I permessi per il lavoratore dipendente – Parte 2

I permessi per il lavoratore dipendente - Parte 2
(foto Shutterstock)

Esistono ore di assenza retribuita dal lavoro che spettano da contratto collettivo, come le ex festività e i ROL, e altri permessi specifici ad esempio per attività sindacale, studio o cariche elettive

Cosa sono i permessi?

I permessi sono delle ore “libere”, cioè di assenza generalmente retribuita, che il lavoratore dipendente può utilizzare per proprie necessità personali. Devono sempre essere richiesti al datore, il quale deve concederli al dipendente qualora egli li richieda. 

I permessi più conosciuti, cioè quelli “generici”, in gergo tecnico si chiamano ROL ed ex festività. Sono regolati dai contratti collettivi, che determinano la quantità annua spettante ad ogni lavoratore. 

Oltre ai permessi ROL ed ex festività, il legislatore ha stabilito dei permessi speciali per alcune categorie di lavoratori, come i permessi legge 104/92 o quelli per gli studenti.

Quali permessi esistono in Italia?

Il legislatore ha sempre trovato soluzioni per tutelare i lavoratori, perciò ha legiferato a favore degli studenti, di chi si sposa, chi subisce violenze di genere, chi vive in situazione di difficoltà personale o grave infermità, o, per esempio, di chi si mette a disposizione del Paese rivestendo particolari cariche.

Una speciale disciplina è prevista ai fini della tutela della maternità e per sostenere chi adotta o prende in affido dei minori. A disposizione dei lavoratori vi sono soluzioni come il congedo di maternità, i permessi per l’allattamento, e il congedo parentale.

Permessi ROL ed ex festività

I permessi ROL (riduzione orario di lavoro) nascono per ridurre l’orario contrattuale del lavoratore al fine di consentirgli di conciliare la propria vita con il lavoro, mentre le ex festività compensano le ore delle festività religiose abolite (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo). 

Ogni c.c.n.l. stabilisce la misura di tali permessi, che possono essere richiesti dai lavoratori per qualsiasi necessità personale, previo preavviso al datore di lavoro.

Permessi per studio e congedo per formazione

I lavoratori studenti iscritti a corsi di studio di scuole primarie, secondarie, di qualificazione professionale, statali, pareggiate o abilitanti al rilascio di titoli di studio, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequentazione dei corsi e la preparazione degli esami. Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o a recuperare le ore nei giorni di riposo.

Nei giorni dell’esame gli studenti, anche universitari, possono ottenere un permesso retribuito per sostenere la prova, anche se si è fuori corso. In questo caso il datore può richiedere al lavoratore un certificato che attesti l’evento. Il numero di permessi giornalieri retribuiti variano in base al numero di esami che si sostiene nell’anno.

Il contratto collettivo può prevedere anche ore di permesso retribuito per frequentare il corso di studio, l’ammontare varia da contratto a contratto.

Inoltre, se il lavoratore ha maturato almeno 5 anni di anzianità in azienda, può chiedere il congedo per la formazione al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, la laurea, o per partecipare ad attività formative diverse o finanziate dal datore di lavoro.
Il congedo non è retribuito.

Permessi per cariche elettive

I lavoratori che fanno parte del Parlamento regionale, nazionale o europeo, o siano sindaci, assessori di enti locali, presidenti di consigli comunali (con riferimento a comuni con più di 50.000 abitanti) possono richiedere un’aspettativa per tutta la durata della carica. L’aspettativa consente al lavoratore di non perdere il posto di lavoro, tuttavia non è dovuta alcuna retribuzione.

Oltre all’aspettativa, sono previsti anche permessi retribuiti, il recupero delle ore non lavorate o permessi non retribuiti per i componenti di consigli comunali, provinciali, metropolitani, e per coloro che rivestono cariche in enti locali. Questi permessi sono utili per partecipare a riunioni o per raggiungere il luogo dove queste si svolgeranno. Il numero di ore di permesso varia in base alla tipologia di mandato espletato.

Possono chiedere permessi anche i Consiglieri di parità, ovvero coloro che attuano i principi di parità tra uomo e donna in materia di lavoro. Annualmente possono assentarsi dalle 30 alle 50 ore lavorative mensili percependo un’indennità annua o mensile a seconda che la tipologia di consigliere sia nazionale, regionale, di città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta.

Permessi per referendum o elezioni

I lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali, come gli scrutinatori, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, senza perdere la retribuzione, per il periodo necessario. Questo significa che se le votazioni si svolgono di sabato e di domenica spetteranno 2 giorni di permesso. Il permesso spetta interamente anche quando il lavoratore sia stato impegnato solo mezza giornata. 

Il lavoratore è tenuto ad avvisare il proprio datore del suo impegno ai seggi e, successivamente, deve rendergli opportuna certificazione.

Permessi sindacali

Ogni lavoratore che ricopra cariche a livello nazionale o provinciale a livello di organi direttivi delle associazioni sindacali – aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative – ha diritto a tanti permessi retribuiti quanti ne prevede il contratto collettivo a lui applicato.

Chi ricopre queste cariche può anche richiedere un’aspettativa non retribuita al datore per l’intera durata del mandato che andrà a espletare.

I lavoratori dirigenti delle RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) o delle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie), invece, possono godere per l’espletamento del loro mandato di un numero di permessi che varia a seconda della grandezza dell’azienda in cui operano. Si tratta di 1 ora all’anno per ciascun dipendente per le aziende con meno di 200 dipendenti, e almeno 8 ore mensili da dividere con gli altri dirigenti, per azienda aventi dai 200 lavoratori in su. Tali permessi devono essere richiesti al datore con almeno 24 ore di anticipo. 

I dirigenti delle RSA possono chiedere permessi non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi, convegni sindacali per un massimo di 8 giorni annui da richiedere con 3 giorni di anticipo al datore. 

Anche i lavoratori in generale hanno diritto a esercitare la propria attività sindacale partecipando alle assemblee. Infatti, per 10 ore annue possono partecipare alle riunioni mantenendo la retribuzione anche durante l’orario di lavoro. Queste riunioni sono indette dalle RSA e si svolgono, di regola, presso l’unità operativa o in altro luogo dove il datore abbia messo a loro disposizione appositi locali per riunirsi.

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I PERMESSI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE – PARTE 1

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