Cos’è importante sapere
Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro che può essere riconosciuto al lavoratore padre in casi specifici.
La differenza con il congedo di maternitàPeriodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto More, infatti, è che quest’ultimo è obbligatorio, mentre quello di paternità trova applicazione solo in presenza di particolari condizioni.
Si tratta dei casi di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio al padre.
La durata del congedo di paternitàÈ il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta o una parte della durata del congedo di maternità, ed è riconosciuto in casi specifici. More è corrispondente a quella prevista per il congedo di maternità, o alla parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre.
Per tutto il periodo di astensione il lavoratore padre ha diritto alla stessa indennità economica riconosciuta alla madre, di norma pari all’80% della retribuzione.
In via sperimentale, la legge ForneroÈ la legge di riforma in materia di lavoro e pensioni entrata in vigore in Italia nel 2012. More ha introdotto un congedo obbligatorio a favore del lavoratore padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio o, in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale, dall’ingresso in famiglia o in Italia.
La durata di questo periodo è pari, per l’anno 2020, a 7 giornate (nel 2019 erano 5), da godere anche in modo frazionato.
Queste giornate sono coperte da un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Il congedo obbligatorio riconosciuto al padre lavoratore rappresenta un diritto autonomo, che prescinde da quello della madre.
AGGIORNAMENTO 11/01/2021
Con la legge di Bilancio 2021 la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 viene estesa da 7 a 10 giorni. Inoltre, il padre ha diritto ad un ulteriore giorno in accordo con la madre e, in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Oltre al congedo di paternità, in presenza delle condizioni elencate, e al congedo obbligatorio (di 7 giornate), al lavoratore padre è anche riconosciuto un ulteriore periodo di congedo, detto facoltativo.
Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro con durata pari, per gli anni 2018, 2019 e 2020, a una giornata lavorativa.
L’utilizzo di questa giornata, tuttavia, richiede l’accordo con la madre lavoratrice, perché è condizionato alla scelta della madre di non fruire del proprio congedo di maternità per lo stesso periodo.
Anche in questo caso al padre lavoratore è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Nel caso in cui, in presenza dei presupposti indicati, il padre intenda beneficiare del congedo di paternità, si applica la stessa disciplina prevista per la lavoratrice madre.
Di conseguenza il lavoratore padre è tenuto a presentare domanda all’INPS, per via telematica.
Per il congedo obbligatorio e per quello facoltativo, invece, è richiesta una comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data di fruizione.
A questa comunicazione si aggiunge la domanda inoltrata telematicamente all’INPS, solo nei casi in cui il pagamento dell’indennità venga erogato direttamente dall’Istituto.
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