Maternità e paternità: il congedo parentale

(foto Shutterstock)

In cosa consiste, come funziona e come fare domanda

IN COSA CONSISTE IL CONGEDO PARENTALE?

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, riconosciuto al padre e alla madre lavoratori dipendenti, fino al compimento del 12° anno di età del bambino.
Il congedo ha una durata massima di 10 mesi (11 mesi in un caso particolare), per ciascun figlio.
In particolare:

  • alla madre viene riconosciuto un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, utilizzabile dopo il congedo di maternità obbligatorio;
  • al padre viene riconosciuto un periodo non superiore a 6 mesi, dal momento della nascita del figlio. La durata è elevabile a 7 mesi nel caso in cui il padre decida di fruire del congedo per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi. In quest’ultimo caso, quindi, la durata massima del congedo parentale è di 11 mesi.

Esempio: la madre si astenga dal lavoro per 4 mesi e il padre per altri 3. Il padre, in quest’ultimo caso, ha diritto a un prolungamento del congedo fino a un massimo di 7 mesi, potendo astenersi dal lavoro per ulteriori 4 mesi. In questo modo, la somma tra i 4 mesi della madre e i 7 del padre consente il raggiungimento della durata massima del congedo di 11 mesi. Oppure può capitare che la madre si astiene dal lavoro per 6 mesi e il padre per 5. Anche in questo caso la durata massima del congedo è di 11 mesi, proprio perché il padre ha beneficiato di questo periodo per almeno 3 mesi. Tuttavia, dato che il limite massimo di 11 mesi è già stato raggiunto, il lavoratore non ha alcun periodo residuo da poter sfruttare;

  • in presenza di un solo genitore, quest’ultimo può assentarsi dal servizio per la durata massima di 10 mesi.

Si ricorda che è possibile richiedere il prolungamento del congedo parentale in caso di figli portatori di handicap grave, per un periodo massimo di 3 anni, a condizione che i figli non siano ricoverati a tempo pieno presso una struttura sanitaria.

COME FUNZIONA E COME FARE DOMANDA?

La fruizione del congedo può essere mensile, giornaliera o oraria.
In quest’ultimo caso, salvo che la contrattazione collettiva preveda diversamente, è possibile utilizzare il congedo in misura pari alla metà dell’orario giornaliero di lavoro dell’interessato.
Esempio: se il lavoratore presta la propria attività per otto ore al giorno, in caso di fruizione oraria del congedo parentale quest’ultimo non può superare le 4 ore giornaliere.

Per beneficiare del congedo parentale è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS, per via telematica, e fornire, con preavviso, una comunicazione scritta al datore di lavoro. Banner Banner

A QUANTO AMMONTA L’INDENNITÀ?

In caso di utilizzo del congedo parentale viene riconosciuta un’indennità solo a determinate condizioni.
In particolare:

  • l’indennità è pari al 30% della retribuzione, in caso di congedo utilizzato fino al 6° anno di età del bambino, per un periodo massimo e complessivo di 6 mesi tra i due genitori;
  • in caso di congedo utilizzato tra il 6° e l’8° anno di età del figlio, l’indennità (pari al 30%) spetta solo se l’interessato non superi una determinata soglia di reddito;
  • in caso di utilizzo del congedo dopo l’8° anno di età del figlio non viene corrisposta nessuna indennità.

 

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