Il lavoro a chiamata o “job on call”

Il lavoro a chiamata o “job on call”
(foto Shutterstock)

Una tipologia contrattuale flessibile, cosiddetta "a intermittenza". Per quali lavori è attivabile? A chi si rivolge e in quali casi è vietata?

Che cos’è il lavoro a chiamata?

Il contratto di lavoro “a chiamata” è una tipologia contrattuale che si caratterizza per la sua flessibilità di utilizzazione, cosiddetta “a intermittenza”.  

Il lavoratore può essere chiamato a rendere la sua prestazione lavorativa secondo le necessità del datore di lavoro – per un massimo di 400 giornate in 3 anni solari, fatta eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo, per cui non vi sono limiti. Sarà quindi retribuito esclusivamente quando verrà chiamato a lavorare, salvo il riconoscimento di un’indennità per la sua disponibilità. 

Tale tipologia di esecuzione della prestazione lavorativa può essere instaurata a tempo determinato o a tempo indeterminato dandone comunque prova scritta.

Per quali lavori è possibile attivare il contratto a chiamata?

Di norma è il contratto collettivo a stabilire per quali esigenze aziendali sia possibile instaurare il contratto a chiamata. Per capire quali mansioni possano essere svolte in questa modalità è necessario consultare la tabella del Regio Decreto 2657/1923 e le successive modifiche apportate dal Ministero del Lavoro.

Recentemente, con la circolare n.1 dell’8 febbraio, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che i contratti collettivi possono solo disciplinare e non vietare il lavoro on call.
Se nulla è previsto dal R.D., o nelle note ministeriali, sarà comunque possibile, indipendentemente dalla mansione, attivare contratti on call con soggetti con meno di 24 o con più di 55 anni, a prescindere quindi dall’attività svolta.

È sempre necessario che il lavoratore risponda alla chiamata?

No, se non è stata pattuita una specifica indennità di disponibilità. L’indennità di disponibilità è un importo erogato dal datore di lavoro al lavoratore a fronte dell’impegno del lavoratore di recarsi a lavoro quando il datore ne ha bisogno. Quindi, se vi è un obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata dando la propria disponibilità, c’è diritto all’indennità per i periodi in cui non si viene chiamati. Mentre, quando si lavora rispondendo alla chiamata, c’è solo la retribuzione.

Quando è vietato il lavoro a chiamata?

Il lavoro a chiamata è vietato quando:

  • il datore non abbia redatto il DVR (Documento di valutazione dei rischi);
  • il datore abbia provveduto a licenziare collettivamente, nei sei mesi precedenti, del personale che svolgeva le stesse mansioni di chi si vuole assumere a chiamata;
  • se l’azienda è in cassa integrazione;
  • se si intenda sostituire lavoratori in sciopero.

 

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