Un lavoratore in cassa può svolgere un secondo lavoro con prestazioni di lavoro occasionale o a chiamata. Ma attenzione, potrebbe perdere il trattamento di integrazione salariale per i giorni lavorati
La cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More rientra tra gli ammortizzatori socialiSono una serie di misure previste dalla legge per sostenere economicamente chi ha perso il lavoro o ha subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (es. NASpI, Cassa Integrazione Guadagni). More, è un trattamento economico che consente ai lavoratori di mantenere il proprio lavoro in momenti di crisi, per un periodo limitato. In cassa integrazione avviene una decurtazione dello stipendio – in corrispondenza della sospensione totale o parziale della prestazione lavorativa – che viene integrata con la percezione di un’indennità denominata “integrazione salariale”.
La legge stabilisce che non spetta il trattamento di cassa integrazione per le giornate in cui il lavoratore ha svolto attività lavorativa (ovvero per i giorni in cui è sospeso e gli spetterebbe il trattamento di integrazione salariale). Questo lascia intendere che il legislatore non vieti lo svolgimento di un’altra attività lavorativa nel tempo in cui il lavoratore è sospeso. Sarà poi eventuale compito dell’INPS verificare che il relativo trattamento integrativo salariale non spetti per quelle giornate.
In ogni caso è possibile svolgere un secondo lavoro in cassa integrazione purché non si tratti di un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
I PrestO, e cioè le prestazioni di lavoro occasionale, sono una forma di lavoro sporadica con cui un utilizzatore impiega un prestatore di lavoro entro un determinato limite annuale di prestazioni. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale (non ci si pagano le tasse) e non incidono sul suo eventuale stato di disoccupazione: questo comporta, ad esempio, che se si percepisce la NaspI non la si perda.
Il lavoro a chiamata, o job on call, è una tipologia di contratto flessibile con cui un datore di lavoro, previo avviso, chiama un lavoratore per svolgere un lavoro, quando ne ha bisogno.
Il lavoratore a chiamata viene pagato a ore, e per contratto può essere presente l’obbligo di rispondere alla chiamata. Ovviamente, tra la chiamata e l’inizio dell’attività deve esserci un congruo preavviso.
Sì, un lavoratore in cassa integrazione può svolgere un secondo lavoro mediante l’utilizzo dei PrestO o del contratto a chiamata. La cosa importante da sapere è che il lavoratore potrebbe perdere il trattamento di integrazione salariale per i giorni lavorati, in quanto, in generale, il reddito da lavoro non è di per sé cumulabile con l’integrazione salariale.
Le prestazioni rese con i PrestO sono di per sé cumulabili con l’integrazione salariale, l’INPS si riserva comunque di provvedere a sottrarre dalla contribuzione figurativaMeccanismo per cui, in un determinato periodo nel quale non si ha una normale attività lavorativa (come malattia, maternità, cassa integrazione etc.), non si versano contributi ma è comunque garantita la copertura assicurativa. More relativa alle integrazioni salariali quanto accreditato a livello contributivo con i PrestO.
Nel caso in cui un lavoratore in cassa trovi un secondo lavoro con contratto a chiamata:
In caso di percezione dell’indennità di disponibilità, il trattamento di integrazione salariale viene sospeso, in caso contrario, e quindi quando il lavoratore ha facoltà di risposta, il trattamento di integrazione salariale potrebbe essere cumulato parzialmente con la retribuzione del secondo rapporto. In pratica, l’INPS si riserva di riproporzionare il trattamento di integrazione salariale per le giornate in cui si è lavorato per la parte corrispondente alla retribuzione percepita.
Il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro con cui è in essere il primo rapporto (e la cassa integrazione) della volontà di voler svolgere un secondo lavoro in corrispondenza della sospensione lavorativa.
L’INPS, d’altro canto, pretende di essere informato circa l’instaurazione di un secondo lavoro, pena la sospensione del trattamento salariale. Tale obbligo è assolto dal secondo datore di lavoro mediante comunicazioni obbligatorie che mettono l’INPS a conoscenza del rapporto.