L’indennità di disoccupazione e di disponibilità per i lavoratori interinali

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(foto Shutterstock)

I lavoratori interinali hanno diritto a particolari forme di tutela nel caso in cui perdano il lavoro o nell’ipotesi in cui siano in attesa di essere destinati a una nuova azienda utilizzatrice

I lavoratori interinali  non sono lavoratori di serie B. Il ricorso a tali figure di dipendenti è una opportunità per le aziende per poter godere di maggiore flessibilità nella gestione della forza lavoro. Tuttavia, i lavoratori interinali (o in somministrazione) godono degli stessi diritti dei colleghi alle dipendenze della utilizzatrice: stessa retribuzione a parità di mansioni, identici premi di risultato, divieto di discriminazioni. In caso di cessazione del rapporto, i lavoratori interinali possono richiedere le ordinarie misure di sostegno al reddito, oltre speciali trattamenti di favore.

L’indennità di disoccupazione (NASpI)

I lavoratori in somministrazione hanno diritto a richiedere la NASpI alla pari dei lavoratori ordinari. L’indennità di disoccupazione può essere richiesta al termine del rapporto di lavoro con l’agenzia di somministrazione. Se, invece, cessa l’attività lavorativa presso l’azienda utilizzatrice, hanno diritto alla indennità di disponibilità, che vedremo nei paragrafi successivi.

 

Ecco i requisiti per chiedere la Naspi:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ossia licenziamento, scadenza del termine o dimissioni per giusta causa. Le dimissioni ordinarie o la risoluzione consensuale del rapporto non consentono di chiedere la disoccupazione;
  • avere maturato 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la conclusione del rapporto di lavoro;
  • avere svolto almeno 30 giorni effettivi di lavoro nei 12 mesi precedenti la conclusione del rapporto di lavoro.

La durata della naspi dipende da quante settimane di contribuzione si sono maturate negli ultimi 4 anni e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

L’importo massimo non può superare i 1.335,40 euro lordi al mese, circa 1100 euro netti al mese e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese

L’indennità di sostegno al reddito (SAR)

I lavoratori interinali godono di una ulteriore speciale misura di sostegno, che si aggiunge alla ordinaria indennità di disoccupazione.

Si tratta della indennità SAR, ossia “Sostegno al Reddito”, che viene erogata dall’ente bilaterale Forma Temp,  il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione.

È una somma una tantum di importo variabile tra i 700 e i 1.000 euro.

Possono chiedere l’indennità SAR i lavoratori:

  1. disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
  2. disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
  3. disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro;

A differenza della NASpI che va richiesta all’Inps, la domanda per l’indennità SAR deve essere trasmessa al fondo Forma Temp. esclusivamente in via telematica.

L’indennità di disponibilità

La NASpI e la Sar possono essere richieste nel caso in cui termini il rapporto di lavoro con l’agenzia di somministrazione, che è sempre il datore di lavoro del dipendente interinale. Se, invece, il lavoratore interinale termina la propria missione presso l’azienda utilizzatrice, nell’attesa di essere destinato ad una nuova azienda, ha diritto ad indennità mensile di disponibilità di 800 euro lordi. In questo modo, il dipendente, pur non lavorando, non rimane senza stipendio e beneficia di questa particolare indennità.

Chi sono i beneficiari?

Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano la loro attività presso aziende utilizzatrici. Nel caso in cui il lavoratore venga assegnato ad una nuova azienda l’indennità è ridotta in proporzione. L’indennità di disponibilità è pagata direttamente dall’agenzia di somministrazione.

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