Rider: non si paga l’Irpef per le consegne con veicolo personale

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(foto Shutterstock)

Se l’azienda ti richiede di usare il tuo veicolo personale, non devi pagare le tasse sui rimborsi, vediamo come funziona

Ti sarà capitato molte volte di passeggiare per strada e vedere sfrecciare fattorini che effettuano consegne a domicilio in bicicletta oppure in sella allo scooter

Avrai anche notato che utilizzano sempre uno smartphone. Questo perché il loro rapporto di lavoro è gestito prevalentemente da un’app che inoltra gli ordini e mette in contatto i rider con le diverse realtà commerciali.

Per molto tempo si è dibattuto sulla giusta qualificazione di questo rapporto di lavoro particolare, per capire se le tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato possano essere estese anche ai fattorini che lavorano con le diverse app di consegna a domicilio. 

Di recente, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema specificando che il lavoratore non deve pagare le tasse sulle somme ricevute a titolo di rimborso chilometrico nel caso in cui l’azienda gli chieda di fare le consegne con un mezzo personale

In questo articolo capiremo insieme come funziona il rimborso chilometrico e analizzeremo il parere dell’agenzia.  

Quando ti spetta il rimborso chilometrico?

Avrai sentito parlare di rimborso chilometrico quando il datore di lavoro ti chiede di effettuare delle trasferte, ovvero degli spostamenti temporanei dalla tua sede abituale di lavoro a un’altra.

Devi sapere che se in queste occasioni hai utilizzato la tua auto oppure una a noleggio, il tuo datore (a meno che non ci siano degli accordi diversi) deve riconoscerti il rimborso per la strada percorsa

Secondo quanto stabilito dal TUIR all’articolo 51 comma 5, dobbiamo però distinguere tra: 

  • missioni svolte all’esterno del territorio comunale in cui ha sede la tua azienda: quello che hai speso per il viaggio e il trasporto, ti può essere rimborsato dal datore e non rientra nella base imponibile per il calcolo dell’IRPEF 
  • missioni all’interno del territorio comunale: in questo caso, invece, non sono tassate ai fini IRPEF solo le spese di trasporto documentate dal vettore. Tutte le altre saranno soggette a tasse.     

 Attenzione: salvo casi eccezionali, il tragitto casa-lavoro non è incluso nel concetto di trasferta quindi non viene rimborsato.  

Come funziona il calcolo

Non c’è una cifra che vale in modo assoluto, perché il calcolo dipende dal veicolo che utilizzi.

Per le auto e le moto, ad esempio, lo strumento cui fare riferimento sono le tabelle ACI. Al loro interno, per  ogni tipologia di veicolo è riportato il costo chilometrico che si presume verrà sostenuto. 

Una volta individuata la cella corrispondente al tuo veicolo, ti basterà moltiplicare il costo riportato nella tabella per il totale dei chilometri che hai percorso e otterrai così il totale rimborsabile. 

Ricordati che l’importo in questione viene tassato solo se hai dovuto spostarti all’interno del comune. 

Per le bici, invece, non esiste una norma che garantisca un rimborso simile a quello delle auto e delle moto. Rimane quindi una scelta aziendale, da strutturare con appositi accordi, oppure rimessa alla volontà politica. 

Nel caso che stiamo per esaminare, infatti, è stata l’azienda ad aver stipulato con i Sindacati un accordo con cui ha istituito un rimborso chilometrico, anche per coloro che utilizzano la bicicletta, a copertura di tutti i costi sostenuti per il mantenimento e anche per l’usura che comporta l’uso che viene fatto per lavoro.    

La vicenda: rider e rimborsi 

Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 290/2023 viene trattato il caso di un’azienda di food delivery che, per politica interna, dopo aver assunto i rider con contratto di lavoro subordinato chiede loro di utilizzare il veicolo personale per fare  le consegne. 

In questo caso l’azienda, alla luce dell’articolo 17 del CCNL Logistica, trasporto Merci e Spedizioni, riconosce un rimborso chilometrico determinato sulla base di elementi oggettivi contenuti in uno specifico Accordo Integrativo aziendale

L’azienda espone la sua tesi, sostenendo che su queste somme non debbano essere pagate tasse contributi. Per questo, chiede parere e conferma all’Agenzia. 

Dalla lettura della risposta, puoi capire che il Fisco ha considerato questo rimborso non imponibile ai fini Irpef per i seguenti motivi: 

  • i criteri oggettivi per cui riconoscerlo sono stati individuati dall’azienda in uno specifico accordo sindacale 
  • il veicolo che usa il rider, inclusa la bicicletta, è considerato essenziale per svolgere il lavoro 
  • le somme erogate al lavoratore che non determinano per lui un arricchimento non concorrono alla formazione del reddito, tanto meno se effettuate per un interesse esclusivo del datore di lavoro 
  • lo scopo del rimborso è quello di risarcire il lavoratore di tutte le spese che sostiene costantemente per la manutenzione del mezzo, inclusa la bicicletta. 

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