Scopri i dettagli di una delle prime sentenze della Cassazione sulla competenza territoriale in caso di lavoro agile
Con l’ordinanza numero 19023 del 7 luglio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta in tema di competenza territoriale per le cause promosse da un lavoratore in smart working.
La questione analizzata partiva da un quesito fondamentale: l’abitazione dove viene svolta l’attività da remoto può essere considerata una “dipendenza aziendale”, decretando quindi la competenza territoriale del Tribunale della zona?
Assolutamente no, almeno secondo la Suprema Corte: sebbene il concetto di “dipendenza dell’azienda” sia effettivamente esteso, secondo la Cassazione l’abitazione dello smart worker non può costituire una vera “dipendenza”, e pertanto non rientra nei “fori alternativi” previsti dall’articolo 413 del codice di procedura civile.
Per riuscire a comprendere al meglio il caso analizzato, non possiamo che partire da un chiarimento: cosa si intende per “competenza”?
In questa situazione, la parola fa riferimento all’autorità giudiziaria nel territorio nazionale che ha il diritto e il dovere di giudicare una determinata causa di lavoro.
Il nostro ordinamento distingue vari tipi di competenza in materia civile:
La combinazione di tutti questi criteri consente di individuare il giudice competente a decidere la controversia, ossia l’autorità giudiziaria a cui andrà proposta una causa o davanti alla quale si potrà essere chiamati in giudizio.
Quando si tratta di cause di lavoro, la questione è senz’altro più semplice rispetto alle cause civili ordinarie: queste ultime, infatti, possono essere giudicate dal Tribunale o dal Giudice di Pace in base alla materia e al valore della causa. Per le cause di lavoro, invece, è sempre il Tribunale a essere competente, in particolar modo la sezione Lavoro.
Ma il Tribunale di quale città è quello competente a decidere la causa di lavoro?
La risposta viene dall’articolo 413 del codice di procedura civile, che stabilisce la competenza di tre diversi Tribunali:
Nel linguaggio tecnico, i diversi tribunali sono definiti “fori alternativi”: chi vuole proporre una causa potrà quindi scegliere indistintamente tra tre diversi Tribunali, tutti ugualmente competenti a decidere la controversia.
Un esempio? Un lavoratore che firma un contratto nella sede della società a Milano ma lavora ogni giorno nello stabilimento di Bologna potrà decidere di intentare una causa sia presso il Tribunale di Milano che presso quello di Bologna.
Come si applicano le regole generali appena descritte al caso dello smart working? In altre parole, per coloro che (in teoria) lavorano senza un orario di lavoro prefissato e soprattutto senza un luogo e/o una postazione fissa, come è possibile conciliare queste caratteristiche con i criteri di individuazione del Tribunale competente?
Un altro esempio concreto: se uno smart worker che prima lavorava in un’unità produttiva a Modena comincia poi a lavorare da casa sua, a Bari, quale sarà il Tribunale competente? È possibile in questo caso considerare competente anche il Tribunale di Bari, e definire quindi il luogo in cui si lavora in smart working come una “dipendenza dell’azienda”?
Con la già citata ordinanza dello scorso 7 luglio 2023, la Cassazione ha ricordato che in molte pronunce il concetto di “dipendenza aziendale” non coincide in realtà con quello di “unità produttiva”, essendo sufficiente un “collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale”
Tuttavia, nel caso in cui l’attività lavorativa in smart working si svolga in un’abitazione, “unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere (…) espletata (…) in diverse abitazioni (…), allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale”.
In altre parole, svolgere l’attività in smart working non consente di individuare come Tribunale competente quello nella città dell’abitazione. In assenza di un collegamento oggettivo e soggettivo con l’azienda, i criteri di individuazione del Tribunale competente rimangono sempre quelli ordinari.
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