Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che, durante il periodo di infortunio, svolge un’altra attività lavorativa
Si definisce infortunio qualsiasi evento avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro, da cui deriva la morte, un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un’inabilità temporanea assoluta, che comporta l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Cosa succede se si va comunque a lavorare per un’altra azienda?
Un lavoratore, durante le assenze dal lavoro per infortunio, è stato sorpreso a lavorare presso un’altra azienda. A seguito di questo accertamento, il datore di lavoro ha provveduto al licenziamento per giusta causa.
Il dipendente si è rivolto al giudice, ritenendo il licenziamento illegittimo e sproporzionato. La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha ribadito il principio secondo cui l’eventuale svolgimento di un’altra attività lavorativa, da parte del dipendente e durante il periodo di infortunio, non è sempre vietato (Sentenza 7641 del 19 marzo 2019).
In particolare, i giudici hanno affermato che tale divieto opera se l’attività lavorativa consente di dimostrare l’inesistenza della patologia o se lo svolgimento dell’attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
Fatta questa premessa, la Corte di Cassazione ha considerato il licenziamento legittimo, perché il secondo lavoro svolto causava il ritardo della guarigione.
Infatti, il lavoratore, svolgendo presso la seconda azienda delle operazioni di carico/scarico di cerchi di lega per autovetture, operazioni che di per sé richiedono un particolare sforzo fisico, ha disatteso la prescrizione medica, ritardando i tempi per la guarigione.
Questo ritardo, peraltro, ha anche impedito la riammissione in servizio del lavoratore nei tempi inizialmente stabiliti.
Pertanto, lo svolgimento della seconda attività, da parte del dipendente, ha determinato la violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, nonché i doveri di correttezza e buona fede, incidendo in maniera irreversibile sulla fiducia riposta dall’azienda.