Aumenta il fringe benefit per l’arredo ufficio smart working

Postazione di smart working con scrivania sedia e computer
(foto Shutterstock)

Innalzata a 516,46 euro la somma che l’azienda può riconoscere come fringe benefit al lavoratore per l’acquisto (anche) di mobili per attrezzare la propria postazione di smart working. Non si tratta di un vero e proprio bonus smart working

In sede di conversione del decreto Sostegni, è stato introdotto l’art. 6 quinquies con cui è stata innalzata a 516,46 euro la somma che l’azienda può riconoscere come fringe benefit al lavoratore per l’acquisto (anche) di mobili per attrezzare la propria postazione per lo smart working. Non si tratta, però, né di un contributo a fondo perduto, né di un bonus smart working a favore dei lavoratori e nemmeno di un regalo del Governo.
Facciamo chiarezza su come funziona e chi, in realtà, supporta i costi di questa previsione.

Che cos’è il fringe benefit?

Innanzitutto è bene chiarire che tale misura rientra nella più ampia categoria dei cosiddetti “fringe benefit”. Si tratta di trattamenti di favore che l’azienda attribuisce a un lavoratore o all’intera popolazione aziendale. Non rientrano nella retribuzione monetaria e possono consistere nelle più varie forme di “benefit”. Il caso più ricorrente è la possibilità di utilizzare un’auto aziendale il riconoscimento dei buoni pasto, oppure la concessione dell’alloggio al dipendente. Questi sono solo alcuni esempi di “fringe benefit”. L’azienda può comunque attribuire al proprio dipendente qualsiasi emolumento in natura, in servizi (la retta dell’asilo) o attraverso l’equivalente monetario (ad. es. una tessera sconto, l’abbonamento alla palestra, ecc.) o buoni acquisto (buoni spesa, carburante, etc). Rientra proprio in questa ultima ipotesi la possibilità di riconoscere ai dipendenti, come fringe benefit, un buono per l’acquisto del mobilio per arredare la propria postazione per lo smart working.

Qual’è la convenienza e il limite del fringe benefit?

La convenienza per il lavoratore nel ricevere il buono acquisto sta nel fatto che l’importo, fino a una determinata somma, non è soggetto né a tassazione, né a contribuzione. Quindi il valore del buono è immediatamente spendibile senza ulteriori trattenute. Secondo la normativa ordinaria (art. 51 comma 3 del T.U.I.R – Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986) il limite di esenzione è di 258,23 euro. Con la proroga prevista dall’art. 6 quinquies della legge di conversione del decreto Sostegni, questo limite è stato innalzato, per tutto il 2021, fino a 516,46 euro. Significa che nel caso in cui l’azienda voglia regalare ai lavoratori un buono per comprare il mobilio per lo smart working, questa somma è esente da tasse e contributi fino a 516,46 euro.

Il lavoratore ha diritto al fringe benefit?

No, il lavoratore non ha alcun diritto di pretendere, individualmente, il riconoscimento di un fringe benefit da parte dell’azienda. Pertanto, anche con riferimento allo smart working, non può pretendere dall’azienda che gli venga riconosciuto alcun buono per poter acquistare l’arredamento per la propria postazione lavorativa. In questo caso, il datore di lavoro può scegliere a chi consegnare il buono acquisto.

Diversamente, nel caso in cui l’azienda abbia un piano di welfare aziendale , all’interno del quale abbia inserito anche la possibilità di ricevere un buono acquisto, come nel caso del bonus per l’arredo della postazione lavorativa, il lavoratore ha diritto di scegliere tale specifico trattamento. A prescindere da tale aspetto, rimane fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e di fornire gli strumenti per rendere la prestazione e in alcuni casi ha già provveduto alla relativa fornitura.

Sono soldi gratis?

No, non è un contributo a fondo perduto e nemmeno un contributo statale. Si tratta di un trattamento di miglior favore, non obbligatorio, che rientra in una forma di “retribuzione complementare” (“retribuzione in natura”) e che può eventualmente essere previsto dal datore a favore del singolo lavoratore o in un piano di welfare aziendale. In ogni caso, i costi sono a totale carico della società, con una particolare soglia di esenzione da tasse e contributi per il lavoratore che, fino a tutto il 2021, è di 516,46 euro.

 

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