Prorogati i termini per la richiesta del REM e della sanatoria per lavoratori in nero e stranieri irregolari. Più tempo anche per fruire delle settimane di cassa integrazione
Il decreto 34/2020 aveva stabilito quale termine ultimo per la presentazione della richiesta del reddito di emergenza (REM) la data del 30 giugno 2020. Ora, grazie al decreto 52/2020, la data è stata prorogata al 31 luglio 2020.
In seguito all’invio di richieste presentate in modo scorretto, l’INPS ha ricordato che nella presentazione della domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU(Dichiarazione Sostitutiva Unica) È una dichiarazione che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare. Ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre successivo. More) ai fini ISEEÈ una valutazione della situazione economica del soggetto che ha intenzione di fruire di particolari prestazioni sociali agevolate. More.
Sempre con il decreto 34/2020 è stata introdotta la possibilità di sanare i rapporti di lavoro irregolari instaurati con cittadini italiani e non, e, per i cittadini stranieri cui era scaduto il permesso, la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro.
Inizialmente il termine previsto per sanare rapporti di lavoro in nero e le presenze in Italia era stato fissato al 15 luglio. Con il decreto 52/2020 è stato prorogato al 15 agosto 2020.
Inizialmente era stato previsto che le 4 settimane aggiuntive per la fruizione della cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More guadagni ordinaria (CIGO), del fondo di integrazione salariale (FIS) e della cassa integrazione in deroga (CIGD) non potessero essere utilizzate prima del 1° settembre 2020 (salvo che l’azienda non appartenesse a degli specifici settori come il turismo, le fiere etc.).
Grazie al decreto 52/2020, ora i datori di lavoro possono usufruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.
La regola per poterle fruire rimane comunque quella di aver terminato le precedenti settimane messe a disposizione (9+5).
Per le aziende, oltre all’anticipazione del termine per la fruizione delle 4 settimane aggiuntive di cassa, è stato portato al 17 luglio 2020 il termine di presentazione delle domande di CIGO, FIS e CIGD che sarebbero scadute il 30 giugno.
Per le domande riferite, invece, a periodi di sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine di presentazione è fissato al 15 luglio 2020.