Rider localizzabili durante le consegne a domicilio

(foto Shutterstock)

Legittimo l'utilizzo dell'applicazione per il controllo a distanza dei fattorini, ma da attivare solo al momento della consegna della merce

LA DECISIONE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha dato il via libera alla dotazione individuale e all’uso di una nuova applicazione di controllo da parte dei rider occupati nelle consegne a domicilio (nota del 12 novembre 2019).
L’utilizzo di questa nuova applicazione dovrà essere finalizzato solo per esigenze organizzative e produttive, consentendo al lavoratore la visualizzazione delle consegne da effettuare e quelle effettuate durante la giornata lavorativa.
Il sistema, agevolando la localizzazione del lavoratore, potrà essere di aiuto anche nelle eventuali situazioni di emergenza, come incidenti o malori.

QUALI SONO I LIMITI E I CONTROLLI SULLA NUOVA APPLICAZIONE?

Il sistema di controllo non dovrà permettere la “geolocalizzazione” continua del lavoratore. Si attiverà solo al momento della consegna della merce, e ne sarà consentito l’utilizzo grazie ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
In mancanza di questo accordo sarà l’INL competente per territorio a indicare le modalità del corretto uso di queste applicazioni, che fin da ora possono essere sintetizzate così:

  • l’azienda dovrà dare indicazioni scritte ai lavoratori sulle modalità di funzionamento, sull’effettuazione dei controlli e sulle finalità che giustificano la relativa autorizzazione al controllo a distanza;
  • le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione di dati e la loro gestione, andranno comunicate e preventivamente autorizzate attraverso un accordo con le rappresentanze sindacali, o in alternativa con l’autorizzazione da parte della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;
  • l’installazione e l’utilizzo dell’applicazione nonché il trattamento dei dati e delle informazioni raccolte, dovrà avvenire nel rispetto delle attuali norme in materia di protezione dei dati personali;
  • l’accesso ai dati raccolti dall’applicazione deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione.

 

 

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