Smart Working, un Protocollo con linee guida per le aziende

(foto Shutterstock)

Le linee guida approvate da tutte le sigle sindacali e aziendali per la gestione del lavoro agile ordinario

 

Il 7 dicembre è stato firmato il «Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile » da parte di tutte le sigle sindacali e dalle più importanti associazioni imprenditoriali. L’obiettivo del Protocollo è di fornire delle «linee di indirizzo», un «efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e/o territoriale».    

Rappresenta l’approdo finale di una lunga osservazione e di una approfondita indagine sul lavoro agile svolte durante l’epidemia: lo smart working può favorire il bilanciamento tra vita personale e attività lavorativa (c.d. «work life balance») e può migliorare la produttività; dall’altro lato, attenzione all’orario lavorativo e all’isolamento dei lavoratori. Vediamo i punti principali del Protocollo.

Lo Smart Working è sempre libero e volontario

Al termine dello «smart working emergenziale», che in Italia ha visto il suo inizio a marzo 2020 in concomitanza dello scoppio dell’emergenza Covid-19, la prestazione lavorativa in modalità agile deve essere sempre concordata tra azienda e lavoratore. Nessuno può essere messo in smart working per decisione unilaterale dell’azienda.

E se il lavoratore non vuole lavorare da remoto in smart working? Il rifiuto non può essere motivo di licenziamento, né di sanzioni disciplinari.

Il Protocollo ribadisce poi una previsione già contenuta nel decreto legislativo 81/2017: lo smart worker ha gli stessi diritti dei lavoratori in presenza ed è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio.

Accordo scritto: contenuto obbligatorio

Nello «smart working della normalità», oltre al consenso del lavoratore, ritorna centrale l’accordo individuale da sottoscrivere in forma scritta.

Il Protocollo individua alcuni elementi che devono essere necessariamente inseriti nell’accordo: ad esempio, la durata della prestazione, la possibilità e il preavviso di recesso, l’orario di lavoro, il tempo di riposo, i luoghi di lavoro. 

 Orario di lavoro e disconnessione

La durata della prestazione lavorativa è stata oggetto della indagine condotta prima della sottoscrizione del Protocollo. Le parti firmatarie condividono l’obiettivo di garantire il diritto alla disconnessione per tutti gli smart workers.

A tal fine, nell’accordo individuale deve essere specificato il tempo di riposo. Il Protocollo ricorda che, pur in assenza di un vero e proprio orario di lavoro, l’organizzazione del lavoro può essere per “fasce orarie”, ma in ogni caso va individuata una fascia di disconnessione. 

Strumenti di lavoro e protezione dei dati

Gli strumenti tecnologici informatici devono essere forniti dall’azienda. Nel caso in cui il lavoratore utilizzi dispositivi propri, il nuovo Protocollo prevede che «le parti possano concordare eventuali forme di indennizzo per le spese».

Massima attenzione alla protezione dei dati aziendali: il datore di lavoro deve fornire al dipendente tutte le istruzioni in merito alle cautele e alle misure di sicurezza per garantire la protezione e la segretezza dei dati aziendali. Allo stesso tempo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare adeguate misure tecnico-organizzative per poter garantire la privacy e la protezione dei dati personali degli smart workers.

 

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