Cos’è la cessione del quinto dello stipendio?

Cos'è la cessione del quinto dello stipendio
(foto Shutterstock)

Il lavoratore può cedere una quota del proprio stipendio per ripagare un prestito. Quali requisiti sono necessari? Ci sono dei limiti di durata della cessione?

Che cos’è la cessione del quinto dello stipendio?

La cessione del quinto dello stipendio è un modo con cui un lavoratore estingue un proprio debito. Ciò avviene quando il lavoratore chiede un prestito a un istituto finanziario, offrendo di ripagarlo attraverso una quota fissa dello stipendio dovutogli dal datore di lavoro.

Quali somme si possono cedere?

Il lavoratore può cedere una quota della propria retribuzione – che non può eccedere un quinto dello stipendio netto mensile – nonché l’intero trattamento di fine rapporto (TFR), che gli istituti finanziari normalmente chiedono di vincolare a garanzia del rientro del prestito, qualora il rapporto di lavoro cessi prima che il debito sia stato estinto.

Quali requisiti deve avere il lavoratore?

Il lavoratore deve essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, o di un rapporto di lavoro parasubordinato (co.co.co, agenti e rappresentanti di commercio) e percepire uno stipendio fisso e continuativo

Se il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo determinato, potrà stipulare una cessione solo se questa ha una durata pari o inferiore a quella del rapporto di lavoro.

Chi non può cedere il quinto dello stipendio?

Non può cedere lo stipendio il lavoratore:

  • in aspettativa non retribuita;
  • in congedo non retribuito;
  • con età superiore a 65 anni;
  • che abbia sottoscritto un divieto di cessione dello stipendio con il proprio datore di lavoro.

Quali sono i limiti di durata della cessione del quinto dello stipendio?

Il lavoratore a tempo indeterminato non può stipulare cessioni di durata superiore a 10 anni. 

Il lavoratore a tempo determinato non può stipulare cessioni la cui durata superi quella del rapporto di lavoro. 

Il lavoratore a cui mancano meno di 10 anni alla pensione non può stipulare cessioni di durata superiore al tempo residuo per l’accesso alla pensione.

Il lavoratore parasubordinato non può stipulare una cessione la cui durata ecceda la data di scadenza del contratto.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Dal momento in cui riceve la notifica della cessione, il datore di lavoro è obbligato a eseguire una trattenuta sullo stipendio corrispondente alla quota fissa ceduta, indicata nell’atto di cessione. Le quote trattenute devono essere versate dal datore all’istituto finanziario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.
Nel caso in cui il lavoratore subisca una riduzione di stipendio superiore a un terzo, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo all’istituto finanziario, e a riproporzionare la quota ceduta.

Se il rapporto di lavoro cessa prima che sia ripagato il prestito, il datore di lavoro deve darne comunicazione all’istituto finanziario, il quale invia una comunicazione che attesta il debito residuo dovuto (cosiddetto “conto estintivo”). Il datore di lavoro eseguirà inoltre la trattenuta della quota fissa e del TFR fino alla concorrenza del debito residuo indicato. In genere i contratti di cessione stabiliscono che “ogni altra indennità” o “somma” versata in conseguenza della cessazione del rapporto debba essere trattenuta e versata all’istituto finanziario, sino alla concorrenza del debito residuo.

Può essere stipulata una seconda cessione del quinto dello stipendio?

In presenza di una cessione dello stipendio non si può stipulare una seconda cessione, salvo che la somma sia diretta a estinguere la cessione precedente.

Per fare ciò devono essere rispettati determinati tempi:

  • se si è già instaurata una cessione di durata fino a 5 anni, si devono attendere almeno 2 anni per stipularne una seconda;
  • se si è già instaurata una cessione di durata fino a 10 anni, si devono attendere almeno 4 anni per stipularne una seconda.

Cosa succede se lo stipendio è oggetto anche di pignoramento?

Lo stipendio può essere contemporaneamente oggetto di una cessione e di uno o più pignoramenti, purché nel limite complessivo della metà dello stipendio stesso.

Se lo stipendio è gravato da una cessione e viene successivamente notificato un pignoramento, la quota pignorabile non potrà eccedere la differenza tra la metà della retribuzione e la quota già oggetto di cessione, fermo restando il limite del un quinto.

Se, invece, lo stipendio è gravato da un pignoramento e successivamente viene notificata una cessione, la quota cedibile non potrà eccedere la differenza di due quinti della retribuzione e la quota oggetto di pignoramento, fermo restando il limite di un quinto.

Leggi anche:
Come funziona il pignoramento dello stipendio?

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.