Certificato medico in ritardo: l’assenza è giustificata

Certificato medico in ritardo? L’assenza è giustificata

La Cassazione conferma che il licenziamento del lavoratore assente per più di tre giorni consecutivi è illegittimo

La giustificazione dell’assenza dal lavoro consegnata ex post, cioè a posteriori, non è una condotta particolarmente grave da legittimare il licenziamento.

È questo il principio di diritto espresso dalla recente sentenza numero 33134/2022 della Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, se il contratto prevede una sanzione disciplinare conservativa per l’ipotesi di giustificazione tardiva, l’azienda non può licenziare il dipendente. 

Il caso 

Un lavoratore è rimasto assente per più giorni, senza dare alcuna notizia alla propria azienda. Trascorsi più di tre giorni senza giustificazione, la società ha contestato al dipendente l’assenza ingiustificata

Durante il procedimento disciplinare, il dipendente si è difeso e ha consegnato il certificato medico che dimostrava che si trovava in malattia. Questo, però, era stato prodotto dopo il periodo di malattia e retrodatato dal nuovo medico curante. Per questa ragione, la società non ha accolto le difese e ha licenziato il lavoratore per assenza ingiustificata.

Le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo

Per comprendere la vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione, è necessario indicare quali sono le ipotesi disciplinate in termini di assenza ingiustificata dal contratto collettivo applicato in azienda, ossia il C.C.N.L. Tessile abbigliamento del 4 febbraio 2014. 

Innanzitutto, sanziona con la multa o la sospensione, il lavoratore che non comunichi o non giustifichi tempestivamente la propria assenza. 

Il licenziamento, invece, può essere adottato in caso di assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi oppure per “altri comportamenti che per loro natura o gravità configurano una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento”.

Secondo la società, consegnare in ritardo il certificato medico, rilasciato con efficacia retroattiva, non poteva giustificare ex post l’assenza del lavoratore. Il risultato: licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata.

L’obbligo di comunicare l’assenza

Il dipendente che si assenta dal lavoro ha un duplice obbligo:

  1. comunicare l’assenza alla propria azienda
  2. fornire la prova della giustificazione dell’assenza

Nella giurisprudenza si è formato un orientamento molto severo e che ritiene legittimo il licenziamento del dipendente che non ha comunicato la propria assenza, anche se risultata giustificata ex post

In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato che “la ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all’esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all’imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione.” (Cassazione 26465/2017).

La decisione della Corte di Cassazione

Tuttavia, ogni caso presenta le proprie specificità. Prima di applicare in modo generalizzato i principi della Suprema Corte, bisogna innanzitutto analizzare le previsioni del contratto collettivo applicato dall’azienda

Nell’ultimo caso deciso dalla Cassazione, come visto, il contratto collettivo prevedeva due distinte sanzioni: una per la giustificazione tardiva e una per l’assenza ingiustificata

Il quesito al quale hanno dovuto rispondere i giudici era il seguente: la giustificazione tardiva dell’assenza per oltre tre giorni consecutivi rientra tra quegli “altri comportamenti che per loro natura o gravità configurano una giusta causa” di licenziamento? 

La Cassazione, confermando le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze, ha dato risposta negativa: data la gradazione delle sanzioni disciplinari del CCNL Tessile, una condotta simile non giustifica il licenziamento per giusta causa

Secondo i giudici “la giustificazione dell’assenza non può che essere per sua natura prossima all’evento. Il rilievo disciplinare del ritardo nella comunicazione è espressione della reazione datoriale al disagio organizzativo causato dalla condotta del lavoratore.

Tuttavia, non si può paragonare l’assenza ingiustificata con l’assenza giustificata in ritardo. Infatti, “dalle disposizioni esaminate non si evince una assimilazione della mancata comunicazione dell’assenza con la sua ingiustificatezza”.

Assenza giustificata in ritardo e licenziamento

Attenzione però a non esagerare con il ritardo: così può essere sintetizzato il monito finale della sentenza. 

E infatti, la Cassazione afferma che “per poter ritenere ingiustificata l’assenza si deve poter presumere che la comunicazione delle ragioni giustificatrici o non sia intervenuta ovvero non sia più ragionevolmente possibile anche a cagione del tempo trascorso dall’assenza”. 

In conclusione, secondo la Suprema Corte, per il contratto collettivo del settore tessile, il dipendente che si assenta dal lavoro per più di tre giorni consecutivi può giustificare ex post la propria assenza ed è soggetto unicamente a una sanzione disciplinare conservativa.

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