Le aziende hanno più strumenti per assolvere all’obbligo assunzione disabili: la scelta nominativa, l’indicazione numerica oppure mediante la stipula di apposite convenzioni con i Centri per l’Impiego
La legge n. 68 del 1999 (legge sul collocamento obbligatorio) stabilisce che le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere (almeno) un lavoratore rientrante tra le cosiddette “categorie protette”.
Vediamo quali sono i possibili modi di assunzione di un lavoratore disabile a disposizione delle aziende.
La prima modalità di assunzione è quella “nominativa”. L’azienda richiede al Centro per l’Impiego la lista dei nominativi preselezionati sulla base della figura professionale ricercata. Presso il Centro per l’Impiego sono tenute e aggiornate i nominativi dei lavoratori con disabilità iscritti nelle apposite liste di collocamento.
Una volta individuato il candidato da assumere, anche al termine di una procedura di selezione, l’azienda chiede al Centro per l’Impiego l’autorizzazione all’assunzione. Non è necessario che la selezione dei candidati sia dedicata esclusivamente ai lavoratori disabili, ben potendo questi partecipare a qualsiasi selezione. Si tratta di una ordinaria modalità di assunzione che, in ragione del particolare status del lavoratore, permette all’azienda di assolvere all’obbligo di assunzione previsto dalla legge sul collocamento obbligatorio.
In ogni caso, è necessaria l’autorizzazione da parte del Centro per l’Impiego affinché l’assunzione possa considerarsi valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Nel caso in cui l’azienda non intenda avviare una procedura di selezione oppure non sia stata in grado di trovare un candidato, può chiedere agli uffici competenti di eseguire la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate.
La richiesta di avviamento può, però, essere anche numerica e sulla base di apposite graduatorie. In questo caso, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
Infine, un’ulteriore modalità di assolvere all’obbligo di assunzione è offerta dalla stipula di apposite convenzioni tra azienda e Centro per l’Impiego. Questa modalità è spesso utilizzata dalle società che hanno l’obbligo di assumere più disabili nel corso del tempo.
L’art. 11 della legge sul collocamento obbligatorio richiede che le convenzioni stabiliscano espressamente “i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare”. Tra le modalità con cui l’azienda può procedere con le assunzioni, sono indicate la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine o con periodi di prova più lunghi di quelli ordinari.
Sempre le convenzioni, infine, devono indicare le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento, prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli uffici competenti al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile e infine prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo.