In caso di malattia colf, è possibile sostituirla?

È possibile sostituire la colf in malattia?
(foto Shutterstock)

Che cosa conviene fare quando una colf o badante è costretta ad assentarsi dal lavoro per malattia

La figura della collaboratrice domestica, che comprende colf e badanti, è strettamente legata all’organizzazione della famiglia per la quale presta servizio.

Per questo motivo, un’assenza improvvisa, come per esempio quella dovuta a una malattia, potrebbe arrecare dei disagi.

In questo articolo vedremo cosa prevede la legge a sostegno di questa situazione emergenziale e come comportarsi in caso di malattia di una collaboratrice.

Cosa può fare il datore di lavoro?

Quando una colf o badante va in malattia o subisce un infortunio, la famiglia non è sempre in grado di gestire autonomamente l’assenza, ma avrebbe bisogno di un’ulteriore figura di supporto alle attività compiute solitamente dalla collaboratrice domestica.

La legge viene incontro a questa esigenza, prevedendo la possibilità di assumere un’altra risorsa, mediante un contratto a termine, per il periodo di tempo di assenza della propria collaboratrice abituale.

In questo caso, non verrà applicata l’aliquota addizionale prevista per i normali contratti a termine.

Per usufruire di questo piccolo sgravio, basterà indicare sul sito INPS, in sede di assunzione, la causale “sostituzione di lavoratore assente”. 

Esiste poi un caso che potrebbe implicare una spesa economica maggiore da parte della famiglia: quando la badante in malattia è anche convivente, cioè vive in casa, ma a causa della malattia non può lavorare.

In questa situazione, la famiglia ospitante può decidere di allontanare temporaneamente la lavoratrice, così da rendere convivente la badante assunta in sostituzione, ma questo comporta un obbligo per la famiglia, ovvero quello di riconoscere un’indennità di vitto e alloggio alla badante malata, andando così ad aumentare la spesa.

La badante deve presentare certificato medico?

La risposta non è scontata. Dipende dal tipo di collaborazione che abbiamo instaurato con la collaboratrice. Ne esistono infatti di due tipi:

  • se la lavoratrice non è convivente, le assenze per malattia o infortunio devono essere giustificate con il certificato medico, che va spedito al datore di lavoro entro due giorni dall’inizio della malattia. Poiché la trasmissione non è istantanea, fa fede il timbro di partenza
  • se la lavoratrice è convivente, in questo caso non c’è l’obbligo di inviare alcuna documentazione, a meno che la collaboratrice non si ammali quando non si trova sul posto di lavoro, ad esempio durante le ferie

C’è poi una particolarità del CCNL Colf e Badanti: secondo il contratto collettivo “le assenze non giustificate entro il terzo giorno, salve le cause di forza maggiore, si interpretano come dimissioni del lavoratore”.

Cosa fare nel caso in cui la malattia si prolunghi?

Generalmente, il termine del contratto a tempo determinato coincide con la scadenza del periodo di malattia della collaboratrice sostituita.

Se la collaboratrice malata dovesse prolungare la sua assenza, il datore di lavoro può prorogare il contratto di assunzione della lavoratrice in sostituzione tramite l’apposita sezione del sito INPS, che rilascerà una ricevuta che attesta la variazione contrattuale.

In questo caso, bisogna ricordarsi di consegnare alla colf o badante in sostituzione la lettera che afferma di voler prorogare il rapporto di lavoro. Non bisogna dimenticarsi di inserire la nuova data di scadenza del contratto.

Dopo quanto tempo si può licenziare la collaboratrice?

Anche in questo caso, non c’è un’unica risposta valida. Esistono due casi.

Se la collaboratrice domestica ha già superato il periodo di prova, il licenziamento non può essere immediato: bisogna aspettare il cosiddetto periodo di comporto, cioè quel lasso di tempo che deve passare tra la notifica della fine del rapporto e il termine effettivo.

Questo periodo varia in base dell’anzianità lavorativa della collaboratrice:

  • fino a 12 mesi: 20 giorni;
  • superiore a 12 mesi: 45 giorni.

Se invece la malattia avviene nel periodo di prova o di preavviso, il contratto viene sospeso con effetto immediato.

 

 

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