Chi sono, quali doveri e quali possibilità esistono per datore di lavoro e lavoratore nella fase di assunzione
Il nostro ordinamento individua determinate categorie di persone con disabilità al fine di supportarle nella ricerca del lavoro attraverso i servizi del centro per l’impiego. Tali soggetti possono essere: invalidi civili, invalidi del lavoro, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, o inabili al lavoro.
Ad ogni categoria di invalidità corrisponde una specifica riduzione della capacità lavorativa in base alla quale il centro per l’impiego classifica i lavoratori e li inserisce in una graduatoria. Godono di particolari agevolazioni nelle assunzioni anche le cosiddette categorie protette e cioè gli orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, lavoro o servizio, e i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, servizio, e lavoro.
Il collocamento obbligatorio comporta per il datore di lavoro l’obbligo di assumere persone disabili, una volta superata una certa soglia dimensionale, seguendo determinate procedure di inserimento.
Il numero di assunzioni, ovvero la cosiddetta quota di riserva, è stabilito in funzione al numero di lavoratori occupati in azienda:
Sì. Può succedere che un lavoratore inizialmente abile al lavoro diventi inabile a causa di un infortunio o di una malattia, a prescindere dal fatto che l’evento sia legato al lavoro o alla vita extra-professionale.
Tale lavoratore può rientrare nella quota di riserva se la sua percentuale di riduzione della capacità lavorativa derivante da fatti extra-professionali sia pari ad almeno il 60% e, da fatti professionali, al 33%.
Il lavoratore disabile che per due volte consecutive non risponde alla convocazione degli organi competenti al collocamento obbligatorio o rifiuta una posizione lavorativa senza avere un giustificato motivo, perde l’iscrizione nelle graduatorie per le assunzioni. Oltre alla cancellazione dalle liste è previsto che la persona non possa percepire alcuna indennità di disoccupazione.