Lo stato di gravidanza insorto durante il preavviso non è causa di nullità del licenziamento già intimato alla lavoratrice, ma evento idoneo a determinare la sospensione del periodo di preavviso
Una dipendente, licenziata per giustificato motivo oggettivo, aveva iniziato una gravidanza durante il periodo di preavviso. La lavoratrice aveva poi impugnato il recesso, ossia contestato il licenziamento, ritenendolo nullo per violazione del divieto di licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza.
Secondo la dipendente infatti, il divieto operava anche in caso di stato di gravidanza sopravvenuta durante il periodo di preavviso, perché in tale periodo il rapporto di lavoro proseguiva.
Cosa succede se una lavoratrice viene licenziata, ma durante il periodo di preavviso sopravviene una gravidanza?
La Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, confermando che il licenziamento non era nullo, perché la gravidanza era sopravvenuta durante il periodo di preavviso (ordinanza del 3 aprile 2019 n. 9268).
Il licenziamento si perfeziona nel momento in cui il lavoratore viene a conoscenza della volontà del datore di recedere dal rapporto di lavoro. È con riferimento a questo momento, quindi, che va valutata la legittimità del licenziamento, anche nei casi in cui è intimato con preavviso. Di conseguenza, in questo caso il licenziamento non era nullo, perché nel momento in cui era stato intimato la lavoratrice non era ancora incinta.
Il fatto che durante il periodo di preavviso (quindi successivamente all’intimazione del licenziamento) insorga una gravidanza, non rende nullo il recesso, ma determina solo la sospensione del periodo di preavviso. Infatti, la gravidanza rientra tra gli eventi previsti dall’art. 2110 c.c. (insieme a infortunio, malattia e puerperio) che, se sopravvengono durante il periodo di preavviso, lo sospendono fino alla loro cessazione.