Un tipo di contratto che interessa milioni di lavoratori del settore turismo
Il settore del turismo occupa milioni di lavoratori. Spesso è l’ambito in cui molti giovani vivono la tratta della prima esperienza lavorativa, oltre a rappresentare un’opportunità per tanti dipendenti che possono lavorare solo in determinati periodi dell’anno.
La stagionalità dell’occupazione consente importanti deroghe alla disciplina generale dei contratti a termine.
Per «lavoro stagionale» spesso si intende un lavoro durante la stagione estiva o invernale. In realtà, la legge individua alcune precise ipotesi di attività stagionali.
L’art. 21 del Decreto Dignità prevede che l’individuazione delle attività stagionali sia operata da un decreto del ministero del lavoro o dai contratti collettivi.
Nelle more dell’emanazione del decreto, si fa ancora riferimento al d.p.r. 1525/1963, che elenca una serie di attività stagionali in senso stretto o stagionali per loro natura.
Tra queste, al punto 48) sono ricomprese le «Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi».
Inoltre, i contratti collettivi e gli accordi aziendali, a seconda dei vari settori produttivi, possono individuare altre e diverse attività stagionali non ricomprese nell’elenco del d.p.r. 1525/1963.
Dopo le modifiche del 2015, l’azienda non è più libera di assumere a tempo determinato.
Le assunzioni a termine sono ammesse solo con precisi limiti di durata e in presenza di determinate circostanze.
In via generale, l’azienda è libera di assumere a tempo determinato se il contratto ha una durata inferiore ai 12 mesi e se è il primo contratto firmato con il dipendente.
Diversamente, se il contratto ha una durata più lunga o se il dipendente ha già lavorato in precedenza con la stessa azienda, è necessario che ricorra una delle causali previste dalla legge, ossia:
La disciplina generale dei contratti a termine trova importanti deroghe per le attività stagionali. Queste eccezioni permettono alle aziende stagionali di poter assumere più facilmente a tempo determinato.
La più importante riguarda la durata: per queste attività non si applica il limite di durata di 24 mesi. Significa che un lavoratore può essere assunto più volte da un’azienda stagionale e la durata di tutti i contratti può superare i 24 mesi.
Mentre per quanto riguarda le proroghe o i rinnovi del contratto, non si applica la norma sull’obbligo di causali: questo significa che un lavoratore stagionale può essere riassunto, anche in corso d’anno e anche nell’anno successivo, senza che sussistano i requisiti di legge previsti per la disciplina ordinaria.
Sempre in caso di rinnovo del contratto, l’azienda non deve rispettare alcun intervallo di tempo (stop and go) tra un contratto e quello successivo.
Il contratto stagionale è una specie particolare del contratto a termine, che gode di una disciplina particolare per favorire l’occupazione dei lavoratori. Può essere stipulato, tuttavia, solo in presenza di attività stagionali, presenti nell’elenco del d.p.r. 1525/1963 oppure previste dai contratti collettivi o da accordi aziendali.
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