Malattia e infortunio sono due concetti che possono sembrare simili ma in realtà cambiano la disciplina sostanziale, i trattamenti, le tutele
“Sono a casa in malattia” è una delle espressioni più usate dai lavoratori. È necessario però fare attenzione alle varie situazioni.
Infortunio, malattia e malattia professionale sono concetti diversi tra loro che godono quindi di una disciplina particolare. Cambia il trattamento economico, il soggetto onerato, la tutela in caso di licenziamento. Vediamo le 5 differenze più importanti tra le due situazioni.
Le differenze tra i due istituti cominciano innanzitutto dalla loro definizione e dal loro ambito di applicazione. Sono due istituti ontologicamente diversi. Cosa significa? Che hanno una natura profondamente diversa. Entrambi hanno a che fare con una patologia, ma i contesti in cui si parla dell’uno o dell’altra sono diversi.
Per distinguerli basta tenere a mente questi due criteri distintivi:
A seconda dei casi, cambiano anche gli importi delle indennità a favore del lavoratore infortunato o ammalato.
In caso di malattia comune, il lavoratore, a partire dal quarto giorno di assenza, percepisce un’indennità pari al 50% della propria retribuzione.
Invece, nel caso di infortunio e malattia professionale, il lavoratore ha diritto al risarcimento dell’intero danno subito, sia sotto il profilo fisico e della salute, sia sotto il profilo economico e della propria capacità lavorativa.
In questi casi si percepisce un’indennità da parte dell’INAIL e si può agire per il cosiddetto danno differenziale, ossia per chiedere all’azienda la parte di danno che la persona infortunata o con malattia professionale ritiene non essere già stata coperta dall’INAIL.
In tutti i casi di infortunio, malattia professionale o ordinaria, il lavoratore non perde il diritto a percepire il proprio stipendio. Tuttavia, cambia il soggetto che eroga il trattamento di infortunio.
Nel caso di malattia ordinaria, il soggetto che sopporta i costi della sospensione della prestazione lavorativa è l’INPS, tranne per i primi tre giorni, il cosiddetto “periodo di carenza”, che è a carico del datore di lavoro.
Nell’ipotesi, invece, di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’indennità è pagata dall’INAIL, l’istituto pubblico deputato a gestire l’assicurazione sociale dei lavoratori contro l’infortunio e le malattie sul lavoro.
Anche questa è una differenza che va sottolineata. Il lavoratore può essere licenziato per malattia: è il classico licenziamento per superamento del periodo di comportoÈ il periodo di tempo in cui il lavoratore, assente dal lavoro per malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. More. Si tratta, tuttavia, della malattia ordinaria, cioè di una patologia ordinaria e non causata dall’attività lavorativa.
In questo caso, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo previsto dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More. Una volta che questo lasso di tempo si esaurisce, l’azienda può licenziare il dipendente ammalato.
Diversamente, in caso di assenze dovute a infortunio o a malattia professionale, cioè a patologie che hanno una precisa causa lavorativa, l’azienda non deve conteggiare questi giorni di assenza nel computo del comporto. Significa che queste assenze sono “neutre” e non consentono la riduzione dei giorni di conservazione del posto di lavoro.
Nel caso di malattia ordinaria, il datore di lavoro può richiedere all’INPS di effettuare le celebri visite fiscali. I medici, nelle fasce orarie previste, si recano al domicilio del lavoratore per verificare se effettivamente è ammalato.
Nel caso di lavoratore assente per infortunio, sono possibili esclusivamente dei controlli d’ufficio, ma all’azienda non è consentito chiedere e ottenere le visite fiscali da parte degli Istituti competenti.
Anche dal lato del datore di lavoro le differenze sono importanti, a cominciare dalle responsabilità.
La malattia ordinaria non espone l’azienda ad alcuna conseguenza perché si tratta di una patologia contratta dal lavoratore esternamente all’ambiente lavorativo.
Viceversa, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno uno stretto legame con l’attività lavorativa e possono causare conseguenze sul piano penale ed esporre la società all’azione di regresso da parte dell’INAIL per il recupero di quanto pagato al dipendente. Inoltre, la società può essere coinvolta in giudizio dal lavoratore per il risarcimento dell’intero danno subito.
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