La previdenza complementare è una seconda pensione, una forma di previdenza in aggiunta a quella obbligatoria, ma non in sostituzione
La previdenza complementare è una forma pensionistica volontaria e aggiuntiva a quella pubblica obbligatoria per legge; fu introdotta nel 1993 e può essere istituita attraverso contratti e accordi collettivi, accordi tra lavoratori autonomi o libero liberi professionisti, regolamenti aziendali, e accordi fra soci lavoratori di cooperative. Per ottenere la rendita di una seconda pensione è obbligatorio contribuire ad un Fondo che può essere un:
I Fondi di previdenza complementare possono essere chiusi o aperti, il lavoratore può decidere di aderire agli uni o agli altri; la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) mette a disposizione, nel suo sito istituzionale, l’elenco dei Fondi ad oggi esistenti in Italia.
Chi contribuisce a forme di previdenza complementare beneficia di uno sconto sulle tasse da pagare annualmente; infatti, i contributi versati ai Fondi di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo pari a 5.164,57 euro.
Esempio
Un lavoratore deve pagare le tasse, dopo i contributi, su 35.164,57 euro e ha versato nell’anno 5.164,57 euro ad un Fondo di previdenza complementare; il lavoratore pagherà le tasse su 30.000 euro anziché su 35.164,57 (35.164,57 – 5.164,57).
Il TFR maturando può essere destinato ad una forma pensionistica complementare in due modi:
In quest’ultimo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento, cioè a un Fondo pensione negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
Il lavoratore che vuole destinare esplicitamente ad un Fondo pensione il TFR maturando dovrà compilare e rendere al proprio datore di lavoro un modulo in cui deve indicare l’adesione ad uno specifico Fondo. A seconda della data di assunzione il lavoratore dovrà compilare e consegnare al proprio datore di lavoro il modulo «TFR1», se occupato al 31 dicembre 2006, o «TFR2», se occupato dopo tale data.
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