Una volta terminato il primo periodo di trattamento, se il beneficiario avesse avuto ancora i requisiti, avrebbe potuto chiedere il rinnovo del reddito di cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza è stato un beneficio economico che ha l’obiettivo di aiutare le persone e le famiglie che si trovano in una situazione socioeconomica di svantaggio.
Dal 1° gennaio 2024 non esiste più ed è stato sostituito dall’assegno di inclusione (ADI), un’altra forma di contrasto alla povertà, che eredita alcune caratteristiche del reddito di cittadinanza.
In cosa consisteva? Le persone idonee ricevevano una somma di denaro, erogata in rate mensili, attraverso la «carta reddito di cittadinanza», una carta di pagamento elettronica PostePay.
Potevano riceverlo i nuclei familiari con determinati requisiti reddituali e precise caratteristiche e, oltre ad aiutare economicamente le persone in difficoltà, è stato uno strumento di politica attiva del lavoro. Favoriva cioè il diritto all’inserimento sociale delle persone a rischio di emarginazione.
Il reddito di cittadinanza poteva essere rinnovato e veniva inizialmente erogato fino a un massimo di 18 mesi, stessa durata iniziale dell’attuale assegno di inclusione.
Trascorso questo lasso di tempo, se si avevano ancora i requisiti richiesti, era possibile presentare un’ulteriore domanda per prorogare il sussidio per altri 18 mesi.
Con l’assegno di inclusione, invece, dopo i primi 18 mesi è possibile richiedere proroghe di 12 mesi, prevedendo una sospensione di un mese tra i periodi di attivazione del sussidio.
Il sussidio messo a disposizione dallo Stato fino al 2023 poteva essere via via rinnovato alla scadenza per altri periodi di 18 mesi.
In ogni caso, si precisa che tra un periodo e l’altro c’era sempre un mese di interruzione, situazione che è prevista anche per l’attuale assegno di inclusione.
La domanda di rinnovo, infatti, si poteva presentare solo il mese successivo a quello della scadenza e l’erogazione sarebbe partita dal mese successivo a quello della domanda.
Ad esempio, se un soggetto aveva fatto richiesta a gennaio 2021, aveva la possibilità di fare domanda per il rinnovo dopo 18 mesi, cioè a partire da luglio 2022. Una volta accolta la domanda di rinnovo, l’erogazione era assicurata a partire dal mese successivo, quindi non prima di agosto 2022.
Per poter ottenere il rinnovo del reddito di cittadinanza era necessario soddisfare tutti i requisiti e presentare alcuni documenti, tra cui:
Il legislatore non aveva previsto un limite massimo di rinnovi per il reddito di cittadinanza e nemmeno per l’assegno di inclusione (ADI).
Trascorsi i 18 mesi era sufficiente che la persona richiedente questo sussidio fosse ancora in stato di bisogno.
Per qualsiasi variazione o modifica del proprio stato di occupazione nel periodo in cui si percepiva il sussidio, bisognava compilare e presentare un apposito modulo, che sarebbe poi stato analizzato dall’INPS per l’accertamento dei requisiti richiesti.
Questa condizione è ancora valida per l’assegno di inclusione. Qualsiasi variazione andrà comunicata all’INPS attraverso il modello ADI-Com esteso, soprattutto in caso di inizio di un lavoro subordinato, d’impresa o autonomo, entro il giorno che precede l’inizio dell’attività lavorativa, altrimenti si perde il beneficio economico.
La procedura per il rinnovo dopo 36 mesi era la stessa di quella effettuata dopo i primi 18 mesi. Anche il modulo da utilizzare era lo stesso.
Se la persona richiedente fosse stata la stessa, non sarebbe stato necessario sostituire la Carta di Pagamento (Carta RdC) in suo possesso.
Se invece a presentare la domanda fosse stato un altro componente del nucleo familiare, allora sarebbe stato necessario ritirare una nuova carta.
Con l’assegno di inclusione il secondo rinnovo arriva dopo 24 mesi, più precisamente dopo 25 mesi, considerando un mese di sospensione tra un periodo e l’altro. In ogni caso, anche nel momento del secondo rinnovo si dovrà attendere un mese prima di percepire nuovamente l’assegno di inclusione, salvo il mantenimento dei requisiti di accesso.
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