Ci sono dei casi in cui il datore di lavoro può rifiutare il 730 tramite il diniego. Vediamo di che cosa si tratta e cosa fare in questi casi
Ogni anno la maggior parte di noi è chiamata a fare la dichiarazione dei redditi per il calcolo delle imposte. Per farlo devi trasmettere la dichiarazione dei redditi seguendo la procedura online o andando in un CAF. Pensi di aver fatto tutto correttamente, ma ti è arrivata una comunicazione che dice che c’è stato un diniego. Che cosa significa?
In questo articolo spiegheremo cos’è il diniego del Modello 730 e cosa fare in questi casi. Partiremo da un’informazione molto importante: come funziona il conguaglioÈ il ricalcolo dei redditi e delle tasse che i sostituti d’imposta effettuano a fine anno, o alla cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, per determinare correttamente le somme da questi erogate: redditi, imposte, detrazioni, bonus. More, per scoprire poi cosa fare in caso di diniego del proprio 730.
Partendo dal principio, spendiamo due parole su che cos’è il 730/4: è un documento che l’Agenzia delle Entrate utilizza per comunicare ai datori di lavoro l’esito dei rimborsi o delle trattenute derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti. Dall’altra parte, diniego significa letteralmente “rifiuto”; in questo caso il suo ambito di applicazione è quello del datore di lavoro che si “rifiuta” di effettuare il conguaglio a un 730/4 ricevuto. Naturalmente, non può decidere in maniera arbitraria, ma deve presentare il diniego in alcuni casi tipizzati, e quindi espressamente previsti dalle norme in materia.
Per capire il funzionamento del pagamento o delle trattenute che derivano dalla dichiarazione dei redditi (o anche chiamato in gergo “730”), bisogna anzitutto fare un breve cenno a cos’è il conguaglio. Nel 730 è possibile indicare il sostituto d’imposta.
In linea generale questa figura, che per te che sei dipendente è il datore di lavoro, è obbligata a fare le operazioni di conguaglio quando riceve il modello.
In altre parole, quando fai la dichiarazione dei redditi, vengono calcolate le imposte e il relativo credito o debito. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di trattenere le somme in busta paga in caso di 730 a debito, o di pagare il rimborso in busta paga se è a credito.
In sostanza, quindi, una volta che hai presentato il 730 con l’indicazione del sostituto d’imposta, non devi far altro che attendere il rimborso (o eventualmente la trattenuta) direttamente in busta paga.
Il sostituto d’imposta ha 5 giorni dal momento in cui riceve i 730/4 per presentare il diniego, e cioè il rifiuto a prendersi carico delle operazioni di conguaglio. Il diniego 730/4 verrà poi inoltrato all’Agenzia delle Entrate.
Il sostituto d’imposta, e cioè in questo caso il tuo datore di lavoro, può presentare il diniego 730/4 in questi casi:
A questo punto riceverai una email automatica che ti informa del fatto che il sostituto d’imposta indicato nel 730 non procederà con eventuali rimborsi o trattenute.
A partire dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2019, le operazioni di diniego devono essere fatte comunicando all’Ente in via telematica la volontà di diniego. Questa, però, è un’operazione che deve fare il sostituto d’imposta, e quindi non dovrai fare nulla se hai un contratto da lavoro dipendente e hai già presentato la tua dichiarazione dei redditi.
Anche se il sostituto d’imposta ha presentato un diniego, la dichiarazione risulta regolarmente presentata. Dunque, se ti stai chiedendo cosa fare in caso di diniego, non c’è bisogno di preoccuparsi, non devi rifare il 730, ma ti basta seguire queste indicazioni:
La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 è disponibile fino al 25 ottobre 2024. Dopo questa data puoi inviare il modello Redditi.
Attenzione: se non hai un sostituto d’imposta, perché ad esempio non lavori più e non ricevi la Naspi, puoi inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 barrando l’apposita casella per indicare l’assenza del sostituto d’imposta.
In questo caso devi inserire il codice IBAN su cui vuoi ricevere l’accredito del rimborso. Il titolare dell’IBAN deve coincidere con il contribuente che ha inviato il 730. Ti ricordiamo che se il rimborso in busta paga è veloce, quello su conto corrente può impiegare anche diversi anni.
Una delle ipotesi in cui il sostituto d’imposta può fare un diniego di un 730/4, è quello in cui tu in quanto dipendente non lavori più per quel datore di lavoro prima della data di inizio delle operazioni di conguaglio (e cioè, generalmente prima del 1° aprile).
Se ti ritrovi in questo caso, e hai ricevuto la comunicazione di diniego da parte del tuo ex datore di lavoro, dovrai presentare un 730 integrativo, indicando i dati del nuovo sostituto d’imposta.
Il sostituto d’imposta che fa il diniego dopo i 5 giorni messi a disposizione per farlo, subirà una sanzione.
Questa avrà un importo tra i 258 € e i 2.582 €, così come previsto dal DLgs 241/97. È quindi molto importante che il datore di lavoro si attivi rispettando le dovute scadenze per l’eventuale trasmissione telematica, soprattutto perché nel caso di molti dinieghi “scaduti” la cifra potrebbe diventare molto rilevante.
Questa scadenza relativamente “breve”, è stata posta anche per dare la possibilità a te di attivarti in tempo utile ed eventualmente pagare (se dichiarazione a debito) o integrare la tua dichiarazione con l’indicazione del nuovo sostituto d’imposta (se a credito).
Il diniego non si può né annullare né modificare. Il sostituto di imposta, quindi, se ha inviato per errore un diniego, non può fare modifiche o annullarlo e non deve dunque procedere con il conguaglio.
Anche in caso di errore del tuo sostituto, dovrai presentare comunque la dichiarazione integrativa e nel caso indicare lo stesso sostituto d’imposta.
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