730: quando il datore di lavoro può rifiutarsi di erogare il rimborso

Rimborso 730
(foto shutterstock)

Ci sono dei casi in cui il datore di lavoro può rifiutare il 730 tramite il diniego. Vediamo di che cosa si tratta e cosa fare in questi casi

Hai da poco inviato la dichiarazione dei redditi seguendo la procedura online o andando in un CAF, pensi di aver fatto tutto correttamente, ma ti è arrivata una comunicazione che dice che c’è stato un diniego. Che cosa significa?

In questo articolo spiegheremo cos’è il diniego del Modello 730 e cosa fare in questi casi. Partiremo da un’informazione molto importante: come funziona il conguaglio.

Come funziona il conguaglio

Nel 730 è possibile indicare il sostituto d’imposta. In linea generale questa figura, che per i lavoratori dipendenti è il datore di lavoro, è obbligata a effettuare le operazioni di conguaglio quando riceve il modello.

In altre parole, quando un contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, vengono calcolate le imposte e il relativo credito o debito. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di trattenere le somme in busta paga in caso di 730 a debito o di erogare il rimborso in busta paga se è a credito.

In sostanza, quindi, una volta che hai presentato il 730 con l’indicazione del sostituto d’imposta, non devi far altro che attendere il rimborso (o eventualmente la trattenuta) direttamente in busta paga.

Che cos’è il diniego

Ci sono dei casi però in cui il datore di lavoro può rifiutarsi di fare le operazioni di conguaglio del 730. Naturalmente non può decidere in maniera arbitraria, ma presenta il diniego in questi casi:

  •  se con quel contribuente non c’è stato alcun rapporto di lavoro. Questo può succedere se per errore hai inserito un codice fiscale sbagliato, che non corrisponde a quello della tua azienda;
  • se il rapporto di lavoro è cessato prima della data stabilita per la presentazione del 730, che quest’anno coincide con il 30 aprile.

Il sostituto d’imposta ha 5 giorni dal momento in cui riceve i 730 per presentare il diniego, e cioè il rifiuto a prendersi carico delle operazioni di conguaglio.

A questo punto riceverai una mail automatica che ti informa del fatto che il sostituto d’imposta indicato nel 730 non procederà con eventuali rimborsi o trattenute.

Cosa fare?

Anche se il sostituto d’imposta ha presentato un diniego, la dichiarazione risulta regolarmente presentata. Dunque, non c’è bisogno di rifare il 730 ma ti basta seguire queste indicazioni:

  • se la dichiarazione è a debito, devi effettuare i pagamenti tramite il modello F24
  • se il risultato è a credito, devi presentare il modello 730 integrativo di tipo 2, che ti permette di indicare un sostituto diverso. Lo puoi fare in autonomia sul sito dell’Agenzia delle entrate oppure puoi rivolgerti a un Caf o a un professionista abilitato.

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 è disponibile fino al 10 novembre 2023. Dopo questa data puoi inviare il modello Redditi.

Attenzione: se non hai un sostituto d’imposta, perché ad esempio non lavori più e non ricevi la Naspi, puoi inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 barrando l’apposita casella per indicare l’assenza del sostituto d’imposta

In questo caso devi inserire il codice iban su cui vuoi ricevere l’accredito del rimborso. Il titolare dell’iban deve coincidere con il contribuente che ha inviato il 730. Ti ricordiamo che se il rimborso in busta paga è veloce, quello su conto corrente può impiegare anche diversi anni.

Il diniego si può annullare?

Il diniego non si può né annullare né modificare. Il sostituto di imposta, quindi, se ha inviato per errore un diniego, non può fare modifiche o annullarlo e non deve dunque procedere con il conguaglio. 

Anche in caso di errore del tuo sostituto, dovrai presentare comunque la dichiarazione integrativa e nel caso indicare lo stesso sostituto d’imposta.

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