L'apprendistato è una forma contrattuale utilizzata per favorire la formazione professionale
Il contratto di apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato e si caratterizza principalmente per il suo contenuto formativo, che si aggiunge al classico scambio prestazione-retribuzione.
È una delle forme contrattuali più utilizzate per favorire la formazione professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 29 anni.
L’apprendistato è disciplinato dal decreto legislativo 81/2015.
A seconda delle finalità del contratto e dei soggetti destinatari, si distinguono tre tipi di apprendistato:
Gli elementi che caratterizzano l’apprendistato riguardano la particolare formazione che l’azienda si obbliga a fornire a favore dell’apprendista. Nell’apprendistato professionalizzante, ossia la forma più diffusa, alla possibilità di pagare meno l’apprendista, si accompagna l’obbligo a carico dell’azienda di impartire una precisa formazione a favore del lavoratore.
A questo si aggiunge il fatto che spesso il contratto di apprendistato è oggetto di incentivi e sgravi contributivi. Pertanto, a fronte di una normativa che incentiva questo tipo di assunzioni, l’azienda è obbligata a formare il proprio apprendista. In questo modo si vuole evitare che l’apprendistato diventi uno strumento elusivo e abusivo.
Innanzitutto sono previsti dei requisiti formali, senza i quali l’apprendistato è considerato nullo:
Attenzione: se il contratto non viene sottoscritto in forma scritta o non viene redatto e allegato il piano di formazione, il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Abbiamo visto come funziona, ma fino a che età si può fare apprendistato? In generale si può essere assunti come apprendisti dai 18 ai 29 anni. Quindi, per l’apprendistato l’età da considerare è 30 anni non ancora compiuti. La legge prevede una deroga al requisito dell’età solo in particolari casi: ad esempio, è possibile assumere un soggetto disoccupato con contratto di apprendistato senza limiti di età nel caso di apprendistato professionalizzante. Eccezioni a parte, l’età massima per l’apprendistato è 29 anni.
Il lavoratore in apprendistato può percepire una retribuzione inferiore rispetto a quella dei propri colleghi. L’apprendista, infatti, ha diritto a ricevere una formazione professionale da parte dell’azienda, la quale è obbligata a erogarla, a fronte però di uno stipendio più basso. La ratio di una simile previsione risiede nella caratteristica di questo particolare rapporto: il lavoratore viene pagato meno perché non ha maturato esperienza nel settore di impiego e sta ricevendo formazione da parte dell’azienda. In ogni caso, la retribuzione deve aumentare nel corso degli anni di apprendistato. A seconda della tipologia di apprendistato, la retribuzione può essere diminuita o in misura percentuale rispetto a quella del livello di inquadramento oppure può essere applicata una paga base di (massimo) due livelli inferiori rispetto a quello ottenuto alla fase del rapporto di apprendistato.
Sì, anche il lavoratore apprendista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto. L’apprendista infatti ha diritto alle stesse tutele previste per la generalità dei lavoratori. Anche lui, dunque, matura mensilmente i ratei di TFR che verranno pagati al termine del rapporto di apprendistato o, in caso di conversione, al termine del rapporto lavorativo.
L’apprendistato deve avere una durata superiore a sei mesi. Fanno eccezioni i rapporti di lavoro stagionali, per i quali può essere prevista una durata inferiore. La durata massima, invece, dipende dalla tipologia di rapporto. In termini generali, l’apprendistato professionalizzata non può avere una durata superiore a 3 anni, elevabili a 5 se riguarda il mondo dell’artigianato.
Con riferimento, invece, all’apprendistato di I° livello, la durata non può superare i 3 anni o 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale.
No, in nessun caso è obbligatoria o automatica l’assunzione alle dipendenze dell’azienda.
Alla fine dell’apprendistato il datore di lavoro e l’apprendista possono decidere liberamente di recedere dal contratto, senza necessità di particolari motivazioni ma con l’obbligo di preavviso. La durata del preavviso è fissata dal contratto collettivo in base al livello di inquadramento iniziale dell’apprendista.
Tuttavia, se nessuna delle parti comunica la propria volontà di interrompere il rapporto, questo proseguirà nella forma di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In altri termini: per continuare il rapporto anche dopo il periodo di apprendistato, non è necessaria una comunicazione da parte dell’azienda. Il fatto che il rapporto continui comporta automaticamente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda l’apprendistato di primo livello, una volta conseguito il titolo di studio il rapporto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante.
In questo caso il rapporto di lavoro continua e viene prolungato il periodo di formazione, per far acquisire all’apprendista le conoscenze e capacità tecniche necessarie per diventare un lavoratore qualificato.
Il lavoratore in apprendistato ha gli stessi diritti dei lavoratori ordinari. Pertanto, anche in costanza di apprendistato, matura il diritto a usare ferie e permessi, proprio come i colleghi.
Il periodo di apprendistato è utile ai fine del conteggio degli anni lavorati in vista della pensione. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a pagare i contributi di vecchiaia dell’apprendista. Il periodo di apprendistato ai fini pensionistici è considerato come un normale rapporto di lavoro. L’apprendista, quindi, matura una anzianità contributiva alla pari dei propri colleghi.
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