Covid-19, esiste un diritto a lavorare in smart working?

(foto Shutterstock)

Durante l’emergenza un'azienda ha rifiutato la richiesta di lavoro agile di un lavoratore con problemi di salute. È stata una scelta legittima?

IL FATTO

Un assistente legale di un’importante azienda del settore gas e energia, con una riconosciuta invalidità civile a causa di una patologia polmonare, si è visto rifiutare la richiesta di smart working durante il periodo di emergenza coronavirus.

L’azienda, che aveva già concesso la modalità di lavoro agile ad altri dipendenti, ha motivato il rifiuto a causa di difficoltà di carattere organizzativo e dei conseguenti costi che la predisposizione dei mezzi per il lavoro da remoto avrebbe comportato.

Aveva proposto quindi al lavoratore di ricorrere alle ferie “anticipate” (da conteggiare su un monte ferie non ancora maturato) come alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto fino alla fine della lamentata incompatibilità per motivi di salute a lavorare in sede.

È stato legittimo il rifiuto dell’azienda a concedere lo smart working al dipendente invalido durante lo stato d’emergenza Covid-19?

COSA DICE LA LEGGE

La legge prevede che per individuare le modalità di svolgimento del lavoro agile è necessario stipulare un accordo scritto.

Tuttavia, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, questa regola è stata sospesa, in modo da favorire il lavoro da casa che è stato fortemente e ripetutamente raccomandato.

Va evidenziato che il decreto Cura Italia ha stabilito che le richieste di lavoro agile di chi è affetto da gravi e comprovate patologie che causano ridotta capacità lavorativa vanno accolte con priorità rispetto alle altre.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Con ordinanza d’urgenza del 23 aprile 2020 il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso del lavoratore.

Pur non essendovi una generalizzata previsione nella normativa emergenziale (salvo il caso dei lavoratori, o loro familiari, nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, della L. 104/1992) nel senso di un obbligo ad ammettere i lavoratori allo smart working, il datore di lavoro non può agire in maniera immotivatamente discriminatoria nei confronti di un lavoratore, negando a lui, diversamente che agli altri, la possibilità di lavorare in smart working. Tanto più se il lavoratore escluso ha titoli di priorità legati a motivi di salute.

Così, il rifiuto di concedere al lavoratore la modalità di lavoro agile è stato definito illegittimo.

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