Il Parlamento è intervenuto nuovamente a favore dei lavoratori fragili estendendo le tutele previste sin dai primi provvedimenti all’inizio della pandemia.
L’intervento legislativo si è reso necessario per garantire continuità alle tutele previste a favore di questa particolare categoria di dipendenti, che sarebbero rimasti privi di tutele da luglio 2021. Con la legge di conversione n. 133 del 2021 – le misure di tutela per i lavoratori fragili sono state estese fino alla fine del 2021.
Rientrano in questa categoria tutti i lavoratori che, a causa del proprio stato di salute, potrebbero essere esposti a maggiori rischi nel caso di contagio da Covid-19. La situazione di «fragilità» dipende dalla storia clinica di ciascun lavoratore e deve essere debitamente certificata. In via esemplificativa, possono essere ricompresi in questa categoria i lavori che soffrono di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (es. malattie congenite ereditarie) o secondarie ad altre patologie (es. tumori maligni) o a terapie (cortisonici, chemioterapici), patologie oncologiche, patologie cardiache, diabete mellito insulino dipendente. Non è previsto alcun limite di età.
L’intervento normativo è stato reso necessario per poter assicurare continuità a favore di questa speciale categoria di lavoratori, con particolare riferimento all’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
Il lavoratore agile ha diritto a svolgere la propria prestazione in modalità smart working. Se ciò non è possibile – si pensa ad un lavoratore che svolge mansioni manuali – il periodo di assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero.
Tuttavia, l’ultima previsione – il d.l. 105/2021 – aveva esteso questa forma di tutela fino al 30 giugno 2021 e pertanto, dal 1 luglio 2021, i lavoratori fragili – che non potevano svolgere la propria prestazione in modalità agile – si sono ritrovati privi di qualsiasi misura che potesse tutelare la loro assenza alla pari del ricovero ospedaliero.
Nella legge di conversione, ai lavoratori fragili è stato esteso fino al 31 dicembre 2021 il diritto a svolgere la propria prestazione con modalità smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More.
Si tratta di un vero e proprio diritto a lavorare in modalità agile, a condizione, però, che tale modalità sia compatibile con le mansioni assegnate al dipendente oppure con mansioni anche inferiori. Vi sono tuttavia dei casi in cui tale modalità è irrealizzabile: si pensi al caso di un autista, un facchino, un fabbro, un operaio addetto alla catena di produzione.
Se per il lavoratore fragile è impossibile lavorare in smart working e il contesto aziendale o lo stato di salute del dipendente non ne consentono l’impiego in presenza, per il lavoratore è impossibile fornire la propria prestazione lavorativa.
Come viene disciplinata questa assenza? Questo periodo di assenza del lavoratore fragile è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Nonostante il dipendente sia a casa e non sia malato, questa equiparazione è molto importante, sia ai fini del computo del periodo di comporto, sia per quanto riguarda il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L’ultimo provvedimento legislativo è intervenuto estendendo la durata di questa equiparazione fino al 31 dicembre 2021.
Quindi, tutti i lavoratori fragili che non possono lavorare da casa e non possono rientrare al lavoro in azienda, per tutto il periodo di assenza, fino a fine anno, saranno considerati in regime di «ricovero ospedaliero».