Assistenza ai disabili: il congedo straordinario biennale

(foto Shutterstock)

Tutto quello che c’è da sapere

COS’È IL CONGEDO STRAORDINARIO?

Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro, della durata di 2 anni, riconosciuto ai lavoratori dipendenti per finalità di assistenza ai familiari disabili.
Questo beneficio viene riconosciuto a determinati soggetti, conviventi con il disabile, e secondo un ordine di priorità previsto dalla legge.
In particolare, solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti della categoria precedente si passa a quelli della categoria successiva.
Si tratta di:

  • coniuge o parte dell’unione civile, convivente con il disabile;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, conviventi con il disabile;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile;
  • fratelli o sorelle conviventi;
  • parenti o affini entro il 3° grado, purché conviventi;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, che instaurerà la convivenza successivamente. In quest’ultimo caso è necessario avviare la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo, e mantenerla per tutta la sua durata.

COME FUNZIONA?

Il congedo straordinario ha durata massima e complessiva di due anni, frazionabili anche in giorni, per ogni persona con disabilità grave.
Questo periodo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore (detto referente unico) per l’assistenza al disabile.
È fatta eccezione solo per i genitori dei figli disabili che possono fruire sia dei permessi previsti dalla legge 104/1992 che del congedo, nei confronti dello stesso figlio.
Si ricorda che la fruizione del congedo e dei permessi 104 è alternativa, trattandosi di istituti che rispondono alla stessa finalità

COME FARE DOMANDA E QUANTO SPETTA?

La domanda viene presentata, per via telematica, all’INPS, e deve essere corredata dalla prova dello stato di disabilità.
Per poter inoltrare la richiesta, inoltre, è necessario che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture che offrano assistenza sanitaria continuativa.
Fanno eccezione i casi di:

  • interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura per effettuare delle visite;
  • ricovero di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta;
  • ricovero di un soggetto per il quale risulti documentato il bisogno di assistenza.

Il periodo di congedo è interamente retribuito dall’INPS anche se, nella maggior parte dei casi, le somme vengono anticipate dal datore di lavoro.

 

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