Sì. Esiste la possibilità di lavorare e continuare a percepire l’indennità di disoccupazione (NASpI) in vari modi, ma non tutti consentono di percepire sia il reddito da lavoro che la disoccupazione. Al fine di poter percepire entrambe è necessario prestare attenzione ai limiti di reddito ammessi in costanza di percezione della disoccupazione e alla collocazione oraria in cui si svolge il lavoro.
Per essere certi, però, di non perdere in assoluto la disoccupazione sarebbe ottimale lavorare con i PrestO o il Libretto FamigliaLibretto nominativo prefinanziato per il pagamento di prestazioni occasionali. More (prestazioni di lavoro occasionale).
I PrestO sono gli ex voucher lavoro, cioè una particolare modalità flessibile e occasionale di lavoro che un lavoratore può rendere nei confronti di un’azienda, mentre il Libretto famiglia è quel lavoro occasionale che può essere prestato nei confronti di privati per determinati lavori prettamente domestici.
Tali prestazioni occasionali, però, non ammettono la percezione di un reddito superiore ai 5.000 euro annui.
Proprio perché esiste un limite reddituale, il fatto di lavorare con i PrestO permette di non perdere la disoccupazione, rende cioè semplice cumulare e percepire per intero la NASpILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More, la quale non consente in generale di percepire più di 8.000 euro annui per il lavoro dipendente e ad esso assimilato, e 4.800 euro per il lavoro autonomo insieme alla disoccupazione. Infatti, sotto la soglia dei 5.000 euro di reddito, la NASpI non viene né sospesa né persa né riproporzionata, quindi disoccupazione e reddito possono essere cumulati interamente.
Inoltre, la stessa legge che regola le prestazioni occasionali, stabilisce che lo svolgimento delle stesse non faccia decadere lo status di “disoccupato”.
Normalmente, quando si svolge un lavoro mentre si percepisce la NASpI, è onere del lavoratore, o del datore di lavoro per esso, comunicare all’INPS che si sta svolgendo un lavoro. Nel caso di instaurazione di PrestO o Libretto famiglia, invece, non vi è nessuna formalità o avviso da inoltrare all’Istituto previdenziale.
Leggi anche:
Indennità di disoccupazione, se trovo un lavoro posso continuare a riceverla?
I contratti di prestazione occasionale PrestO