Divieto di pagamento in contanti: limiti e modalità per beni, servizi e stipendi

(foto Shutterstock)

Dal 1 luglio 2020 è vietato il pagamento di beni e servizi in contanti da 2.000 euro in su. Ammesse solo le modalità tracciabili. Per gli stipendi è già previsto l’obbligo di pagamento con tali modalità

Cosa prevede il divieto di pagamento in contanti?

Dal 1 luglio 2020 è entrato in vigore il divieto di pagamento in contanti per tutti i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore a 2.000 euro.
La norma si riferisce genericamente ai “trasferimenti di denaro”, così ricomprendendo sia i pagamenti di beni e servizi, sia le donazioni o i prestiti tra familiari e conoscenti.
Dal 1 gennaio 2022, il limite si abbasserà ulteriormente sino alla somma di 1.000 euro.

In questi casi, dunque, il pagamento dovrà avvenire con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito, bancomat) o tramite assegni bancari.

La norma vuole disciplinare anche tutte le possibili operazioni che, tramite più pagamenti in contanti inferiori al limite di legge, in realtà si riferiscono ad un’unica prestazione di valore superiore a 2.000 euro, stabilendo che “il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”.

Si tratta di provvedimenti che il Governo ha adottato come misura di prevenzione e lotta all’evasione fiscale, intendendo tracciare lo spostamento di denaro e disincentivare l’utilizzo del contante. Va osservato che, di recente e per effetto dell’emergenza Covid-19, l’utilizzo della moneta elettronica ha superato quella del contante.

Le sanzioni in caso di violazione del divieto di pagamento in contanti

La violazione di tale divieto comporta l’applicazione di sanzioni molto severe, che partono da 2.000 euro e poi salgono in percentuale sino al 10% della cifra versata.

Stipendi e acconti si possono versare in contanti?

Il pagamento dello stipendio è stato oggetto di un intervento legislativo (legge n. 207 del 2017) che ha disciplinato le modalità e gli strumenti con cui il datore di lavoro deve pagare le retribuzioni ai lavoratori.
Da luglio 2018 sussiste un obbligo di pagamento degli stipendi attraverso modalità tracciabili, perché lasciano appunto una “traccia” della loro avvenuta esecuzione, ossia:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 
  • strumenti di pagamento elettronico
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. 

Tutti i datori di lavoro e i committenti di co.co.co sono quindi obbligati a osservare queste modalità di pagamento, a esclusione dei rapporti di lavoro con colf e badanti.

La legge prevede poi espressamente il divieto di pagamento in contanti, non solo dell’intera retribuzione, ma anche di singoli acconti.
L’inosservanza di tale divieto può comportare una sanzione da 1.000 euro a 5.000 euro. 

Attenzione, però, a un aspetto: nell’ipotesi in cui il datore di lavoro paghi lo stipendio in contanti, il pagamento è comunque valido ed estingue l’obbligo, in capo al datore, di corrispondere la retribuzione. In altre parole, se il lavoratore riceve lo stipendio in contanti, il pagamento è valido, anche se non è stato effettuato con strumenti “tracciabili”.

Il lavoratore può rifiutarsi di ricevere lo stipendio in contanti? 

Tale previsione non è espressamente disciplinata dalla legge. Si può affermare che, trattandosi di una modalità di pagamento vietata dalla legge, il lavoratore può rifiutarsi di ricevere il pagamento in contanti, chiedendo che lo stipendio venga pagato con bonifico o tramite assegno.

 

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.