NASpI all’estero: se mi trasferisco, perdo l’indennità di disoccupazione?

uomo all'aeroporto con trolley che guarda un aereo decollare
(foto Shutterstock)

In quali casi permane l’obbligo di profilarsi al Centro per l’impiego? Cosa deve fare chi prende la NASpI, prima di partire? Quali comunicazioni dare all’Inps?

Se vado all’estero, perdo la NASpI?

Se un cittadino italiano – dell’Unione Europea o extracomunitario – si trasferisce all’estero (in un paese comunitario o extracomunitario) mantenendo la propria residenza in Italia o spostandola all’estero, può continuare a percepire l’indennità di disoccupazione (NASpI).
L’INPS ha chiarito che non ha importanza la motivazione o la durata del soggiorno all’estero.

Se mi trasferisco all’estero e prendo la NASpI, ho l’obbligo di presentarmi al centro per l’impiego?

. Tra le regole generali per la percezione della NASpI ci sono i “meccanismi di condizionalità”, cioè il dovere del disoccupato di recarsi presso il Centro per l’impiego di propria competenza (in base alla propria residenza) per profilarsi e sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, di partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle proprie competenze e per la ricerca attiva di altra occupazione. Questo rappresenta il limite maggiore nel trasferimento all’estero.

In quali casi non sono obbligato a presentarmi al Centro per l’impiego?

Se ci si reca in un altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’altra occupazione, mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione, cade l’obbligo di profilazione al Centro per l’impiego per 3 mesi, di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e di partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle proprie competenze.
Al termine dei 3 mesi la NASpI potrà comunque essere percepita, ma torneranno ad essere obbligatori i doveri del meccanismo di condizionalità.

Quali obblighi ha chi prende la NASpI e va all’estero in UE?

L’INPS ha chiarito che il percettore di NASpI è esentato dal meccanismo di condizionalità per i primi 3 mesi di permanenza nell’UE. Perciò, in quest’ultimo caso, prima di partire, il lavoratore deve avvisare il Centro per l’impiego italiano del suo spostamento all’estero e, contemporaneamente, chiedere la revoca della propria disponibilità.

Il percettore di disoccupazione dovrà:

  • chiedere all’INPS territorialmente competente il rilascio di due documenti l’U2 e l’U1 i quali attestano, rispettivamente, il mantenimento al diritto alla percezione della prestazione e i periodi di assicurazione;
  • iscriversi al Centro per l’Impiego straniero al fine di risultare in cerca di lavoro entro 7 giorni dalla data in cui si revoca la propria disponibilità al centro italiano, presentando anche il modello U2;
  • acconsentire a eventuali verifiche effettuate sui richiedenti nel paese ospitante, come se fosse un beneficiario di una indennità di disoccupazione da parte di tale paese.

Quanto dura la NASpI all’estero?

L’indennità di disoccupazione ha la stessa durata che ha in Italia fermo restando il rispetto degli obblighi del meccanismo di condizionalità.

 

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