La lettera di impegno all’assunzione è una lettera con cui le parti si impegnano a formalizzare un’offerta lavorativa.
Prima di iniziare un nuovo lavoro, di regola, non è obbligatorio redigere per iscritto e firmare un impegno all’assunzione. Spesso però un lavoratore dipendente, che ha già un impiego e sta cercando un nuovo lavoro, ha bisogno di un documento che renda certa l’assunzione prima di rassegnare le dimissioni dal suo attuale lavoro.
L’impegno all’assunzione può formalizzarsi come un atto unilaterale o come un accordo, in entrambi i casi il datore si impegna ad assumere entro una precisa data un lavoratore che si è candidato a una posizione.
L’impegno all’assunzione è una lettera che deve contenere dei precisi contenuti. Ad esempio, le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, la data di inizio della prestazione di lavoro, la sede di lavoro del lavoratore, l’orario di lavoro, la tipologia di contratto (tempo determinato, indeterminato, apprendistato ecc.), la mansione, la qualifica, l’importo della retribuzione ed eventuali ulteriori clausole come:
Quando il datore di lavoro firma l’impegno all’assunzione – sia essa un atto unilaterale o un negozio giuridico bilaterale – è sempre tenuto ad assumere il lavoratore e a garantire le stesse condizioni, nel contratto e nel rapporto di lavoro, contenute nella lettera di impegno all’assunzione.
Se il datore di lavoro non adempie all’assunzione, o non lo fa alle condizioni prestabilite nella lettera, è tenuto a risarcire il lavoratore. Sarà il giudice, dietro ricorso del lavoratore, a determinare il danno o a intimare al datore di adempiere all’assunzione, anche rispetto alle condizioni prestabilite.
Se il lavoratore ha ricevuto una lettera di assunzione da parte del datore di lavoro senza firmarla (atto unilaterale), nulla accadrà al lavoratore, in quanto l’impegno all’assunzione riguarda solo il datore di lavoro.
Se il lavoratore, invece, si è assunto la responsabilità di iniziare il nuovo lavoro (accordo) firmando la lettera di impegno all’assunzione, e non adempie all’impegno, ad esempio non presentandosi a lavoro, sarà tenuto a risarcire il danno arrecato al datore di lavoro.
Talvolta accade che le aziende, al fine di contenere eventuali danni, appongano nella lettera di impegno all’assunzione delle clausole risolutive espresse o penali.
Con la clausola risolutiva espressa il datore si assicura, esplicitamente, di non essere tenuto ad assumere il lavoratore che non si presenti al lavoro alla data prestabilita nella lettera di impegno all’assunzione.
Con la clausola penale, invece, si fissa una somma a titolo di risarcimento del danno nel caso in cui il lavoratore non intenda onorare il proprio impegno.