La nascita di un figlio deve assicurare ai genitori un periodo di astensione dal lavoro utile per la cura e l’accudimento del nucleo familiare, senza però per questo subire discriminazioni o modifiche al proprio rapporto di lavoro.
La legge riconosce a tal proposito due congedi:
Si tratta di strumenti normativi che permettono alla madre e al padre di dedicarsi completamente alla crescita del figlio mantenendo il posto di lavoro e ricevendo per quel periodo di astensione una percentuale variabile di retribuzione.
La Legge di bilancio per l’anno 2023 ha cercato aumentare le tutele legate al congedo parentale, quindi all’astensione facoltativa. In che modo? Il Governo ha previsto un aumento dell’indennità economica assicurata dall’INPS che passa dal 30% all’80% della retribuzione, per la durata massima di un mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Ma che cosa significa nel concreto? Scopriamolo insieme.
I genitori con figli di età fino ai 12 anni hanno diritto, per ogni figlio, a fruire di un periodo di non lavoro. Il requisito è uno solo: devono aver già concluso l’astensione obbligatoria, quella che comunemente viene chiamata “maternità” e che, per legge, ha una durata pari a 5 mesi.
Fino al 12 agosto 2022, il congedo facoltativo era alternativo tra i genitori, ovvero poteva utilizzarlo solo la madre o, in caso di assenza, il padre.
Con l’entrata in vigore del Decreto sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, non vale più questa regola perché sono previsti 3 mesi cosiddetti “intrasferibili”. In altre parole, sia la madre che il padre devono godere del congedo richiesto senza poterlo cedere all’altro coniuge.
Dobbiamo ricordare che, se i genitori intendono astenersi entrambi dal lavoro, il periodo che può essere indennizzato totalmente aumenta a 9 mesi in quanto, oltre ai mesi intrasferibili di ogni singolo genitore, la legge consente altri 3 mesi di copertura INPS.
E quindi? Cosa significa? Facciamo un esempio che ci aiuta a capire meglio:
L’Istituto di previdenza nel 2022 è tornato sul tema e ha specificato che è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Per godere appieno del sussidio, ovviamente, devono essere rispettati anche i mesi individuali indennizzabili ovvero:
In aggiunta a quanto appena descritto, la Legge di Bilancio 2023 al comma 359 modifica direttamente il Testo Unico sulla maternità e la paternità in riferimento alla percentuale di indennizzo riconosciuta dall’INPS al lavoratore.
Prima dell’entrata in vigore della legge, come abbiamo visto, l’Ente assicurava solo un’indennità pari al 30%. Oggi, invece, questa somma è “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione”.
Traduciamo il testo della norma. In concreto vuol dire che solo uno dei due neo genitori potrà godere dell’indennità maggiorata e solo per un mese, a patto che il figlio non sia maggiore di 6 anni.
Attenzione: la norma consente questa agevolazione ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo obbligatorio di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2022.
Le domande di congedo parentale devono essere presentate online, tramite il sito INPS.
È necessario autenticarsi tramite lo SPID e, per la compilazione, ti puoi rivolgere a un patronato per assistenza.
Attenzione: l’INPS ha comunicato che, prossimamente, provvederà alla pubblicazione di una Circolare specifica dedicata alla disciplina del nuovo congedo parentale.
Leggi anche:
Tutte le agevolazioni e i bonus 2023
La maternità obbligatoria, come funziona e cosa bisogna sapere