L’offerta conciliativa agevolata è una modalità, facoltativa, che consente alle parti del rapporto di lavoro, successivamente alla comunicazione del licenziamento, di raggiungere un accordo senza dover ricorrere al giudizio.
Si tratta di uno strumento introdotto dal Jobs Act e successivamente modificato dal decreto Dignità.
Possono usufruire dell’offerta conciliativa agevolata:
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento il datore di lavoro può offrire una somma di denaro, pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
In ogni caso, l’importo dell’offerta deve essere compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 27 mensilità (ad esempio, nel caso in cui il lavoratore ha prestato 1 anno di servizio l’offerta dovrà essere pari a 3 mensilità; nel caso in cui gli anni di servizio sono stati 5 l’offerta dovrà essere pari a 5 mensilità).
L’offerta è detta agevolata perché la somma non è sottoposta a vincoli fiscali e contributivi.
Il datore di lavoro che intende procedere con l’offerta è tenuto a versare l’importo, mediante assegno circolare, davanti alle sedi conciliative previste dalla legge.
L’offerta agevolata trova applicazione anche per le piccole imprese (che non abbiano almeno 15 dipendenti).
La misura dell’indennità è, però, dimezzata rispetto alle imprese medio/grandi: l’importo, infatti, è pari a 0,5 mensilità per ogni anno di servizio, e comunque in misura minima di 1,5 fino ad un massimo di 6 mensilità.
L’accettazione dell’assegno, da parte del lavoratore, comporta la fine del rapporto di lavoro e l’accesso del lavoratore alla NAspI.
Ulteriore effetto dell’offerta conciliativa è la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche nel caso in cui l’impugnazione sia già stata proposta.