Smart Working, che cosa succede dal 1° settembre

Smart working: le regole fino a fine 2022
(foto Shutterstock)

Lavoro agile solo con il consenso del lavoratore e modalità semplificata per la trasmissione delle comunicazioni

La normativa emergenziale ha introdotto lo «smart working semplificato», che ha consentito alle aziende di far lavorare da casa i dipendenti senza accordo e con procedure telematiche più snelle.

Dal 1° gennaio 2023 si ritorna alla disciplina ordinaria, con qualche novità per le aziende. Rimangono esclusi fino al 30 giugno 2023 lavoratori fragili e genitori di figli under 14, che potranno ricorrere a questa misura senza accordo individuale fino alla fine dell’anno.

 Che cosa cambia dal 1° settembre?

Dal 1° gennaio 2023 è possibile ricorrere a questa misura solo se lo vuole anche il lavoratore. Può essere riassunto così il ritorno alla normalità.

La forma semplificata ha permesso alle aziende di imporre il lavoro agile anche senza il consenso dei dipendenti. Una simile imposizione, giustificata dalla necessità di limitare il contagio in ambito lavorativo, dal 1° gennaio 2023 non è più possibile.

Ritorna in vigore la disciplina ordinaria – il decreto legislativo 81 del 2017 – che prevede una regola base imprescindibile: il lavoro agile può essere disposto solo con accordo tra azienda e lavoratore.

Ci sono però due categorie di lavoratori che possono continuare a utilizzare la forma semplificata. Con la conversione in legge del decreto milleproroghe, infatti, è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale per lavoratori fragili e genitori con figli che hanno meno di 14 anni.

Comunicazioni semplificate, per sempre

La seconda novità è stata prevista dalla conversione del decreto Semplificazioni e riguarda la modalità di trasmissione delle comunicazioni e il loro contenuto.

Le norme del decreto sono state rese operative dal Decreto Ministeriale 149/22 del Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Per le aziende sarà sufficiente trasmettere, in via telematica, una semplice comunicazione con l’elenco dei nominativi dei lavoratori che lavorano in modalità agile, con l’indicazione delle date di inizio e fine del periodo di fruizione.

È una novità di grandissima importanza e di immediato effetto pratico perché non è una disciplina transitoria, ma modifica in modo strutturale la normativa ordinaria.

Dal 1° settembre 2022, dunque, la trasmissione «semplificata» è la modalità ordinaria con cui l’azienda deve trasmettere al Ministero del Lavoro i dati sui lavoratori impiegati in questo modo, fermo restando l’obbligo di conservare i singoli accordi individuali.

Chi ne ha diritto?

La terza novità riguarda i lavoratori che hanno diritto a chiedere l’applicazione di questa misura. La previsione è contenuta nel decreto legislativo 105 del 2022, che ha recepito in Italia la Direttiva UE sul work life balance.

Una volta tornata in vigore la disciplina ordinaria per tutti, chi avrà la priorità?

  1. lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età
  2. genitori di figli in condizioni di disabilità ai sensi della legge 104
  3. lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104
  4. caregiver di una persona con indennità di accompagnamento

Nessuna ritorsione per chi chiede lo smart working. La medesima norma prevede una previsione conclusiva che tutela i lavoratori da qualsiasi ritorsione da parte dell’azienda: chi «richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro» e «qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla». 

 

 

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