Lo smart working semplificato, legato all’emergenza Covid-19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Vediamo disciplina e regole da qui a fine anno
Sono state decise le regole che disciplinano, fino a fine 2021, lo smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More per tutti i lavoratori. È stata confermata la “procedura semplificata”: non è necessario l’accordo tra azienda e lavoratore ed è sufficiente la trasmissione telematica. Novità anche per i lavoratori fragili, che, fino a fine anno, hanno diritto (se possibile) a lavorare in smart working.
Fino al 31 dicembre 2021, le aziende che vogliono mettere i lavoratori in smart working possono continuare a utilizzare la procedura semplificata, quindi senza dover stipulare un accordo con il lavoratore e inviando solo la comunicazione telematica, usando la modulistica e l’applicativo informatico disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.
Dunque, fino a fine anno, ai lavoratori può essere imposto di lavorare in smart working anche senza il loro consenso.
Inoltre, le aziende possono fornire ai lavoratori l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro, prevista dalla legge sullo smart working (L. n. 81/2017), in via telematica (basta una mail al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), anche usando il modulo disponibile sul sito Inail.
Nel periodo emergenziale, lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working è raccomandato, ma non obbligatorio.
Inoltre, il ricorso al lavoro agile è sempre condizionato dalla possibilità materiale di rendere la prestazione lavorativa da remoto: ad esempio, lavorare in smart working non risulta possibile per gli operai impiegati nei reparti produttivi o per gli addetti alle vendite nei negozi.
Con la conversione in legge del D.L. n. 111/2021 è stata estesa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori “fragili” di svolgimento del lavoro in smart working, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, o attraverso lo svolgimento di attività di formazione professionale, anche da remoto. Estesa fino a fine anno anche la tutela dell’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori che non possono lavorare in smart working.
L’art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 30/2021, ferma restando per il pubblico impiego la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, ha riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in smart working il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche (nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati); e ha previsto che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul trattamento retributivo.
Con DPCM 23 settembre 2021 è stato stabilito che dal 15 ottobre 2021 il lavoro in presenza torna a essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. Con apposito decreto ministeriale e con specifiche linee guida saranno poi definite le modalità di attuazione del rientro in ufficio dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre.
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