Le tipologie di apprendistato previste in Italia sono 3 e rispondono a esigenze diverse: scuola e lavoro, formazione per un mestiere e percorsi di alta formazione o ricerca
L’apprendistato è oggi una delle principali porte d’ingresso nel mondo del lavoro per i più giovani, perché unisce lavoro vero e formazione pratica. In Italia questo contratto si divide in 3 forme diverse, ognuna pensata per rispondere a esigenze specifiche di chi studia ancora o di chi vuole costruire una preparazione professionale più solida.
Esiste una forma pensata per chi vuole ottenere una qualifica o un diploma professionale e completare così il proprio percorso formativo mentre lavora. C’è poi l’apprendistato professionalizzante, che è il più diffuso e serve a imparare un mestiere preciso attraverso l’affiancamento costante in azienda. Infine c’è l’apprendistato per alta formazione e ricerca, rivolto a chi punta a titoli di studio più avanzati o a un’attività di ricerca specialistica.
| Voce | Caratteristica |
|---|---|
| Quanti tipi di apprendistato esistono | 3 |
| Primo tipo | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale |
| Secondo tipo | Apprendistato professionalizzante |
| Terzo tipo | Apprendistato di alta formazione e ricerca |
All’interno delle principali tipologie di apprendistato previste dall’ordinamento, è possibile individuare tre forme contrattuali fondamentali, ciascuna con caratteristiche e finalità specifiche. In particolare, i tipi di apprendistato si distinguono in:
Nella pratica, si tratta delle principali tipologie di apprendistato su cui si struttura l’intero sistema, che verranno approfondite nei paragrafi successivi in base alle loro peculiarità e agli ambiti di applicazione.
Nel sistema italiano, i contratti di apprendistato previsti dalla legge sono 3, come stabilisce il decreto legislativo n. 81 del 2015. Ogni tipologia è pensata per accompagnare un momento diverso del percorso di formazione e di lavoro.
Le tre forme di apprendistato coprono infatti esigenze diverse. Una riguarda la formazione iniziale dei più giovani, un’altra serve per imparare un mestiere e inserirsi in modo qualificato nel mondo del lavoro, mentre l’ultima è pensata per percorsi di alta formazione e ricerca.
Questa distinzione permette di usare il contratto più adatto in base all’età, agli obiettivi formativi e alla situazione concreta in cui nasce il rapporto di lavoro. Anche se hanno funzioni diverse, tutte le forme di apprendistato hanno una base comune. Uniscono infatti attività lavorativa e formazione, con agevolazioni previste sia per chi assume sia per chi lavora.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale si distingue dagli altri due perché integra l’esperienza formativa scolastica “in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative”.
Può avere due finalità diverse:
I giovani possono essere assunti in qualsiasi settore economico con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Rientrano in questa tipologia di lavoro tutti i progetti di alternanza scuola-lavoro con cui gli studenti alternano periodi di frequenza scolastica ad altri in cui si recano in azienda per acquisire specifiche competenze professionali.
La legge consente di stipulare questo tipo di contratto anche a persone che abbiano compiuto 15 anni, a patto che risultino ancora iscritti a un percorso scolastico finalizzato al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale.
Devono essere rispettate tutte le disposizioni previste per l’impiego di lavoratori minorenni, in particolare:
Parlando di cifre concrete, lo stipendio dell’apprendistato di primo livello segue regole particolari e per questo è diverso da quello previsto in altri contratti. Siccome questo percorso unisce scuola e lavoro, la retribuzione tiene conto del tempo che passi davvero in azienda e di quello dedicato alla formazione.
Per le ore che trascorri a scuola, cioè nella formazione esterna, chi ti assume non è tenuto a pagarti. Per le ore di formazione interna, cioè quelle svolte in azienda con finalità didattiche, di solito è prevista una percentuale ridotta della paga base, spesso pari al 10%, salvo regole diverse previste dal contratto collettivo del tuo settore.
La legge prevede che la durata minima dell’apprendistato sia di almeno 6 mesi, salvo il caso delle attività stagionali. La durata massima, invece, cambia in base al titolo di studio che stai per conseguire. In ogni caso, non può superare 4 anni.
Una volta ottenuto il titolo di studio, puoi accordarti con chi ti dà lavoro per continuare il rapporto trasformando il contratto in apprendistato professionalizzante, cioè quello che viene chiamato anche apprendistato di secondo livello.
In questo caso, però, la durata complessiva dei due rapporti non può superare il limite massimo previsto per l’apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato professionalizzante, chiamato in passato anche contratto di mestiere, è la forma di apprendistato più diffusa nelle aziende italiane. È l’apprendistato di secondo livello ed è pensato soprattutto per i giovani che vogliono ottenere una qualifica professionale valida ai fini del contratto, attraverso un percorso che unisce lavoro pratico e formazione teorica.
Un elemento centrale di questo contratto è la formazione, che deve essere indicata e documentata nel piano formativo individuale. Durante tutto il rapporto, l’apprendista viene seguito da un tutor aziendale, che ha il compito di accompagnarlo e di favorire il passaggio delle competenze necessarie.
Di solito la durata del contratto non supera i 3 anni, che possono diventare 5 anni in alcuni settori artigiani.
L’apprendistato professionalizzante è pensato soprattutto per chi ha tra i 18 e i 29 anni, oppure dai 17 anni se ha già una qualifica professionale.
In alcuni casi, però, questa regola può cambiare. La legge permette di usare questo contratto anche per persone disoccupate con più di 29 anni o per esempio in CIG, così da aiutarle a rientrare nel mondo del lavoro. Oggi, quindi, l’apprendistato professionalizzante può essere usato anche senza il limite ordinario di età se, al momento dell’assunzione, la persona ha diritto a un sostegno al reddito legato alla disoccupazione, come per esempio la NASpI o altri strumenti simili.
La retribuzione dell’apprendistato professionalizzante viene stabilita dal contratto collettivo del settore ed è più bassa rispetto a quella di chi ha già più esperienza. Questo succede perché durante il percorso stai ancora imparando il lavoro. Il decreto legislativo 81/2015 permette infatti a chi ti assume di applicare un inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello finale, oppure una retribuzione calcolata in percentuale, che cresce con l’anzianità di servizio.
Il motivo è semplice. Durante l’apprendistato non stai solo lavorando, ma stai anche seguendo un percorso di formazione. Per questo, nel periodo iniziale, puoi avere uno stipendio più basso rispetto a quello dei colleghi e delle colleghe già qualificati.
La durata del rapporto è solitamente stabilita dal contratto collettivo di settore e dipende dalla qualifica da raggiungere.
Ci sono però dei punti fermi previsti per legge, ossia:
Per esempio, il contratto collettivo del commercio e del terziario, prevede una durata di 2 o 3 anni a seconda dei livelli e delle mansioni; il contratto collettivo metalmeccanico – industria prevede una durata massima di 36 mesi.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, chiamato anche apprendistato di terzo livello, è la forma pensata per unire in modo diretto il lavoro con percorsi di studio avanzati e attività di ricerca. Con questo contratto puoi conseguire titoli universitari, master o dottorati, oppure fare esperienze legate all’innovazione e alla ricerca applicata, grazie alla collaborazione tra aziende, università ed enti di formazione.
La sua caratteristica principale è il forte collegamento tra studio e lavoro, che vengono organizzati insieme in modo coordinato. Anche in questo caso il piano formativo è centrale, perché definisce il percorso da seguire ed è costruito sulla base degli accordi tra chi ti assume e l’istituzione formativa.
La normativa prevede che possa essere sottoscritto per il conseguimento di:
L’istituto dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinato sia a livello nazionale che regionale. La normativa regionale, in particolare, definisce in modo specifico i dettagli di questa particolare forma di apprendistato. Per saperne di più, ti invitiamo a visitare le pagine web della tua regione, dove puoi trovare le leggi e gli accordi con le parti sociali.
Vediamo alcuni punti stabiliti dalla normativa nazionale:
La legge non prevede un salario minimo per gli apprendisti e delega questo aspetto ai contratti collettivi. La normativa nazionale, tuttavia, indica due modalità per individuare la retribuzione dell’apprendista, in ogni caso inferiore rispetto a quella goduta dai colleghi assunti con ordinario contratto di lavoro.
Queste le due modalità:
In ogni caso, non è dovuta alcuna retribuzione per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Gli accordi confederali hanno quantificato in questo modo la retribuzione:
La durata del contratto varia a seconda del titolo da conseguire e di solito è determinata da ciascuna Regione in accordo con le istituzioni scolastiche e formative.
Ci sono comunque dei punti fermi:
Quanti tipi di apprendistato esistono?
I tipi di apprendistato previsti dalla legge sono 3.
Quali sono i diversi tipi di apprendistato?
Sono l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Qual è il tipo di apprendistato più diffuso?
Il tipo di apprendistato più diffuso è l’apprendistato professionalizzante.
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