Quando si inizia un nuovo lavoro, è possibile che tra le clausole del contratto ci sia un periodo di prova. In questo articolo vediamo come funziona
Il periodo di prova è quel periodo di tempo in cui sia tu che il datore di lavoro potete valutare come sta andando il nuovo lavoro. Infatti, sia il lavoratore che il datore possono rendersi conto di non aver fatto la scelta giusta.
Durante questo periodo valgono le stesse regole e gli stessi diritti che valgono una volta terminato, con un’unica differenza. In questo lasso di tempo entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza necessariamente una giusta causa o tantomeno rilasciare una motivazione.
Proprio per questo, per evitare comportamenti scorretti questo periodo è disciplinato dalla legge. Una volta terminato il periodo di prova, se le parti decidono di continuare a lavorare insieme, non è necessaria alcuna comunicazione scritta.
Infatti se le parti non recedono durante questo periodo, il rapporto di lavoro si intende confermato automaticamente.
La durata del periodo di prova è stabilita dal contratto collettivo applicato in azienda e generalmente è diverso per ogni livello e in ogni caso non può superare i 6 mesi.
Nei contratti a tempo determinato, il periodo di prova deve essere riproporzionato alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
Generalmente, il periodo di prova si intende di servizio effettivo, salvo una diversa previsione del contratto collettivo.
Ci sono alcuni casi, generalmente previsti dai contratti collettivi, in cui il periodo di prova può essere sospeso (come ad esempio, malattia, maternità, infortunio). In questi casi il periodo di prova si prolunga di tanti giorni quanti sono stati interessati dalla sospensione.
Il patto di prova dev’essere necessariamente indicato nella lettera di assunzione, o in un atto a parte e deve essere sottoscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Inoltre dev’essere necessariamente indicata la durata. Se viene sottoscritto un accordo per il periodo di prova successivo all’inizio del rapporto di lavoro o se la clausola non viene inserita nel contratto di assunzione, il patto di prova sarà inefficace, e pertanto per poter procedere con il licenziamento o con le dimissioni, sarà necessario seguire la procedura normale.
In altre parole, se il dipendente vuole recedere dal rapporto di lavoro ma non ha sottoscritto il patto del periodo di prova, dovrà procedere con la convalida telematica delle dimissioni.
Il periodo di prova è, a tutti gli effetti, l’inizio della collaborazione tra azienda e lavoratore. In questo periodo il lavoratore deve prestare servizio normalmente, nell’orario previsto dal contratto e svolgendo le mansioni assegnate.
Allo stesso modo, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la retribuzione piena ai lavoratori in prova, secondo quanto previsto dal CCNL, al pari dei lavoratori che lo hanno già superato.
Tutti i versamenti contributivi, fiscali e inerenti al trattamento di fine rapporto dovranno essere uguali a quelli dei lavoratori che svolgono la stessa mansione lavorativa e hanno già superato questo periodo.
Viene conteggiato anche per la maturazione dell’anzianità di servizio e dell’età pensionabile. Un dipendente in periodo di prova ha quindi tutti i diritti e i doveri previsti dal contratto. L’unica eccezione, come detto sopra, è l’esonero del periodo di preavviso in caso di dimissioni.
È bene specificare che, per evitare comportamenti scorretti, non è considerato valido il patto di prova se applicato a un dipendente che ha già svolto in precedenza una prova per la stessa azienda e con le stesse mansioni, come ad esempio nel caso di un tempo determinato che poi viene riassunto per le stesse mansioni a tempo indeterminato.
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