Spostamenti da e per l’Italia: le regole Paese per Paese. Tutte le informazioni su obbligo di isolamento fiduciario, test Covid-19, autodichiarazione per l’ingresso in Italia
Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia e nel mondo, il dpcm del 24 ottobre 2020 ha ribadito alcune importanti limitazioni e adempimenti per gli spostamenti da e per l’Italia sulla base del Paese estero interessato. Tali misure, fatte salve eventuali modifiche, resteranno in vigore almeno fino al 24 novembre 2020. Vediamole.
Nessuna limitazione relativa agli spostamenti da San Marino e Città del Vaticano da e per l’Italia.
Sono consentiti gli spostamenti da e per i Paesi UE (tranne quelli indicati ai punti successivi), Schengen, Andorra, Principato di Monaco senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo.
Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi non vi è obbligo di isolamento né di effettuare test di screening.
Resta l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero.
Sono consentiti gli spostamenti da e per Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo.
Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti, è necessario effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone. Il test va effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (in questo caso, in attesa di essere sottoposti al test è necessario restare in isolamento). È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente.
In caso di tampone risultato negativo non vi è alcun obbligo di isolamento.
Attenzione! Specifiche regole valgono per i territori europei esterni al continente.
Consentiti gli spostamenti da e per Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo.
Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni.
È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero e di comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente.
Sono consentiti gli spostamenti verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia solo per motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.
Per l’ingresso/rientro in Italia è ancora in vigore un divieto di ingresso per chi proviene da questi Paesi o per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti. Con le seguenti eccezioni:
a) cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano o di stati terzi in possesso di un regolare permesso di soggiorno e i relativi stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile). A condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 (per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana), al 16 luglio (per Kosovo e Montenegro) o al 13 agosto (per Colombia);
b) funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
c) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni. È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente.
Inoltre, per le eccezioni di cui alla lettera a) è previsto l’obbligo aggiuntivo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, e risultato negativo.
Sono consentiti gli spostamenti da e per i Paesi del resto del mondo solo per motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.
L’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi è inoltre sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e relativi familiari o comprovati affetti stabili.
Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni.
È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente.
Attenzione: si raccomanda di consultare sempre le disposizioni e limitazioni imposte nel paese di destinazione e negli eventuali paesi di transito per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle autorità locali.
Non hanno invece obbligo di isolamento fiduciario e di effettuazione del test molecolare o antigenico di cui sopra, in casi di ingresso o rientro da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia:
Fatti salvi i casi in cui vi sia stato negli ultimi 14 giorni soggiorno o transito in uno dei paesi “critici” (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia), non sono soggetti all’obbligo di isolamento fiduciario e di effettuazione del test molecolare o antigenico in caso di ingresso o rientro dagli altri paesi per cui tali disposizioni sono normalmente dovute: