Le misure per viaggi e trasferte fino al 24 novembre 2020

Viaggi e trasferte - le regole dal 14 ottobre
(foto Shutterstock)

Spostamenti da e per l’Italia: le regole Paese per Paese. Tutte le informazioni su obbligo di isolamento fiduciario, test Covid-19, autodichiarazione per l’ingresso in Italia

Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia e nel mondo, il dpcm del 24 ottobre 2020 ha ribadito alcune importanti limitazioni e adempimenti per gli spostamenti da e per l’Italia sulla base del Paese estero interessato. Tali misure, fatte salve eventuali modifiche, resteranno in vigore almeno fino al 24 novembre 2020. Vediamole.

San Marino e Città del Vaticano

Nessuna limitazione relativa agli spostamenti da San Marino e Città del Vaticano da e per l’Italia.

Paesi UE (tranne quelli indicati ai punti successivi), Schengen, Andorra, Principato di Monaco

Sono consentiti gli spostamenti da e per i Paesi UE (tranne quelli indicati ai punti successivi), Schengen, Andorra, Principato di Monaco senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo.

Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi non vi è obbligo di isolamento né di effettuare test di screening.
Resta l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero. 

Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Sono consentiti gli spostamenti da e per Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo.

Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti, è necessario effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone. Il test va effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (in questo caso, in attesa di essere sottoposti al test è necessario restare in isolamento). È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente.
In caso di tampone risultato negativo non vi è alcun obbligo di isolamento.

Attenzione! Specifiche regole valgono per i territori europei esterni al continente.

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Consentiti gli spostamenti da e per Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo

Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni.

È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero e di comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. 

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia

Sono consentiti gli spostamenti verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia solo per motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

Per l’ingresso/rientro in Italia è ancora in vigore un divieto di ingresso per chi proviene da questi Paesi o per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti. Con le seguenti eccezioni:

a) cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano o di stati terzi in possesso di un regolare permesso di soggiorno e i relativi stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile). A condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 (per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana), al 16 luglio (per Kosovo e Montenegro) o al 13 agosto (per Colombia);
b) funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
c) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto.


Per l’ingresso/rientro in Italia 
da questi Paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni. È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. 
Inoltre, per le eccezioni di cui alla lettera a) è previsto l’obbligo aggiuntivo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, e risultato negativo.

Resto del mondo

Sono consentiti gli spostamenti da e per i Paesi del resto del mondo solo per motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenzarientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

L’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi è inoltre sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e relativi familiari o comprovati affetti stabili.

Per l’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni.

È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. 

Attenzione: si raccomanda di consultare sempre le disposizioni e limitazioni imposte nel paese di destinazione e negli eventuali paesi di transito per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle autorità locali. 

Chi non ha obbligo di isolamento fiduciario e test molecolare o antigenico

Non hanno invece obbligo di isolamento fiduciario e di effettuazione del test molecolare o antigenico di cui sopra, in casi di ingresso o rientro da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia:

  • l’equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  • il personale viaggiante
  • i movimenti tra l’Italia, San Marino e Città del Vaticano;
  • gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; 
  • gli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute. Con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un’attestazione di essersi sottoposti (nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, e risultato negativo.

Fatti salvi i casi in cui vi sia stato negli ultimi 14 giorni soggiorno o transito in uno dei paesi “critici” (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia), non sono soggetti all’obbligo di isolamento fiduciario e di effettuazione del test molecolare o antigenico in caso di ingresso o rientro dagli altri paesi per cui tali disposizioni sono normalmente dovute:

  • l’equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  • il personale viaggiante
  • i movimenti tra l’Italia, San Marino e Città del Vaticano;
  • gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; 
  • gli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, e risultato negativo.
  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; 
  • i cittadini e i residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, Schengen, Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); 
  • il personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo (di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); 
  • i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
  • gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

 

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