Sostegni bis: bonus 1.600 euro per stagionali, turismo e spettacolo

giovane receptionist al lavoro in un hotel
(foto Shutterstock)

Nuovi aiuti per i lavoratori dei settori più colpiti dalla crisi Covid-19. Bonus per lavoratori stagionali, del turismo e degli stabilimenti balneari. Indennità anche per i lavoratori dello spettacolo e dello sport

Nuove indennità (o bonus) verranno erogate a favore dei lavoratori occupati nei settori più colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19A prevederle è il decreto Sostegni Bis, in vigore dal 26 maggio 2021, l’ultimo provvedimento emanato dal Governo per aiutare il mondo dell’impresa e del lavoro, con uno stanziamento di 40 miliardi di euro. 

A quanto ammonta l’indennità? Sono 1.600 euro, onnicomprensivi, esentasse e non concorrono a formare il reddito. 

Bonus 1600 euro: come fare la richiesta

La richiesta va presentata direttamente all’INPS entro il 31 luglio 2021 e si aggiunge all’indennità di 2.400 euro già stanziata dal primo decreto Sostegni Vediamo nel dettaglio chi sono i lavoratori beneficiari.

Bonus 1.600 euro turismo e stabilimenti balneari: requisiti

Il bonus è riconosciuto a tutti i dipendenti che hanno lavorato nel settore turismo e stabilimenti balnerari, anche se alle dipendenze di una agenzia interinale o di somministrazione. 

L’elenco di tutte le attività ricomprese in questi due particolari settori è riportato in questa circolare dell’INPS.

I presupposti per ricevere tale indennità è di aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e aver svolto, nel medesimo periodo, almeno 30 giornate lavorative. Inoltre, il richiedente non deve aver trovato un altro lavoro, non ricevere la NASpI, né essere in pensione.

Indennità per stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti balneari

L’indennità di 1.600 euro spetta anche ai dipendenti stagionali che hanno lavorato, almeno 30 giorni tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, in altri settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari indicati in precedenza.

Bonus 1600 euro lavoratori a chiamata

Per i lavoratori intermittenti l’indennità è prevista solo nel caso in cui abbiano lavorato per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.

Indennità collaboratori autonomi

Possono richiedere l’indennità anche i collaboratori autonomi, privi di partita Iva, già iscritti alla Gestione separata, che nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 27 maggio 2021.

Indennità incaricati alle vendite a domicilio: chi può richiederla

Gli incaricati alle vendite a domicilio sono quella particolare categoria di lavoratori che promuovono la vendita di beni e/o servizi porta a porta. La disciplina di tale rapporto è contenuta nella legge 173/2005. Questi incaricati possono richiedere l’indennità se, nel 2019 e nello svolgimento di tale attività, hanno maturato un reddito superiore a 5.000 euro e siano titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti balneari, i lavoratori a chiamata, i collaboratori autonomi e gli incaricati alle vendite a domicilio, fermi i già citati presupposti, è poi necessario che non abbiano in corso un rapporto di lavoro o che non siano in pensione.

Bonus 1.600 euro lavoratori dello spettacolo: requisiti

Possono richiedere l’indennità anche i lavoratori dello spettacolo, a condizione che, nello stesso periodo di tempo (1 gennaio 2019 – 26 maggio 2021), abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri al Fondo e che nel 2019 abbiano maturato un reddito non superiore a 75.000 euro, oppure 7 sette giornate lavorative e un reddito non superiore a 35.000 euro. 

I beneficiari non devono essere in pensione e non devono aver già trovato un altro lavoro, eccezion fatta per un rapporto di lavoro “a chiamata” (senza indennità di disponibilità).

Indennità collaboratori sportivi

Viene erogata una seconda tranche di indennità per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. L’indennità è prevista anche a favore dei lavoratori, impiegati sempre con rapporti di collaborazione, presso  il CONI, il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, 

L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti per l’attività sportiva svolta nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:

  • 1.600 euro, per compensi percepiti in misura superiore a 10.000 euro annui;
  • 1.070 euro, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • 540 euro per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

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