È la tipologia contrattuale più ambita nella negoziazione tra azienda e lavoratore. Cos’è e quali sono le prassi
Significa che tra azienda e lavoratore si instaura un rapporto lavorativo con il vincolo di collaborare senza un termine finale prestabilito. Nella pratica significa che i motivi che possono portare alla risoluzione di questo rapporto sono quelli che le parti, azienda e lavoratore, concordano.
Tale rapporto può essere interrotto dalle dimissioniL’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica di voler interrompere il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. More del lavoratore (cioè dalla sua volontà) o da ragioni aziendali che possono nascere dalla condotta del lavoratore, quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (gravissime o gravi condotte), o per motivi oggettivi (economici, esuberi del personale).
Sia per il lavoratore che per l’azienda tutto dipende dalle ragioni e dalle giustificazioni che si danno nel momento in cui si vuole concludere il rapporto di lavoro.
Ad esempio, se si vuole interrompere il rapporto per giusta causa non è necessario fornire un preavviso: il lavoratore dovrà procedere a comunicare telematicamente le sue dimissioni (volontarie o per giusta causa) mentre l’azienda consegnerà una lettera di licenziamento al lavoratore.
Quando, invece, l’azienda vuole procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo dovrà dare un preavviso che dipenderà dal livello di inquadramentoServe a classificare il personale dipendente in base alla categoria, alla qualifica professionale e alle attività concretamente svolte (mansioni). Da esso dipende il trattamento economico e normativo applicato al singolo dipendente. More e dall’anzianità aziendale del lavoratore, secondo le regole stabilite dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More applicato dal datore di lavoro.
Di regola no, ma l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato implica, nella prassi, la stipula di un contratto (cosiddetta lettera di assunzione).
Il contratto può essere concluso tra le parti anche verbalmente. Solo in determinati casi è richiesta la forma scritta, come ad esempio per la somministrazione e per il contratto a tempo parziale, o per alcune clausole inserite nel contratto (ad esempio il patto di prova e quello di non concorrenza).
Gli elementi essenziali sono:
No, ma nella prassi, soprattutto per chi è già inserito nel mondo del lavoro, diventa indispensabile per poter lasciare tranquillamente il precedente lavoro.
La finalità dell’impegno all’assunzione è infatti quella di assicurare al lavoratore che la negoziazione sia andata a buon fine e che sarà lui a ricoprire la mansione della posizione ricercata dall’azienda.