Nel periodo di assenza del lavoratore causata da «un’incapacità temporanea al lavoro», la retribuzione viene sostituita da un indennizzo economico. Questa indennità è regolata dalla legge e dal CCNL applicato in azienda.
Spetta ai dipendenti che siano:
Ci sono poi delle categorie cui non è riconosciuta l’indennità di malattia da parte dell’INPS, come i collaboratori familiari, i portieri, i lavoratori autonomi, ma anche i quadri e gli impiegati dell’industria e i dirigenti.
Per queste ultime categorie, viene erogata direttamente dal datore di lavoro (quadri, impiegati, dirigenti) o dalle casse previdenziali di riferimento (lavoratori autonomi non iscritti alla gestione separata INPS).
Viene generalmente corrisposta dal datore di lavoro, salvo le ipotesi di integrazione o pagamento diretto da parte dell’INPS.
I primi 3 giorni della malattia non vengono pagati dall’INPS, e per questo si fa riferimento al c.d. periodo «di carenza». Per colmare questo periodo, i contratti collettivi hanno previsto, nella quasi totalità dei casi, che il datore di lavoro si faccia carico del pagamento di queste giornate.
Le ipotesi, invece, in cui l’indennità viene erogata direttamente dall’INPS, sono previste per:
Viene pagata dall’INPS in una percentuale variabile in base alla durata della malattia stessa; i contratti collettivi, poi, prevedono generalmente un’integrazione da parte del datore di lavoro.
Se la malattia insorge successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, l’integrazione da parte dell’ormai ex datore di lavoro non è invece prevista.
Per capire meglio le indennità erogate, si può prendere ad esempio il CCNL Terziario Confcommercio, che prevede un’indennità da parte dell’INPS pari al 50% dal 4° al 20° giorno. Per queste giornate, il datore di lavoro integra la percentuale portandola al 75%. Dal 21° giorno di malattia l’indennità INPS è del 66,66%, integrata dal datore di lavoro fino ad arrivare al 100%.
Ci sono poi particolari previsioni di CCNL secondo cui, per eventi ripetuti più volte nell’arco dell’anno, la malattia venga pagata in misura ridotta o addirittura cessi di essere pagata.
Il lavoratore può perdere l’indennità per le seguenti cause:
Ai lavoratori cui venga riconosciuta l’indennità, verrà automaticamente riconosciuta anche la contribuzione figurativa; il periodo di assenza del malato, quindi, non andrà a ridurre o influenzare il riconoscimento della propria pensione.
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