Aumento stipendio per i lavoratori del settore, nuove regole per lo straordinario e il contratto a termine. E ancora, un nuovo ente bilaterale e una speciale assicurazione in caso di perdita del lavoro
Così recitavano i lavoratori della moda nel corso delle ultime manifestazioni per il rinnovo del contratto del settore, scaduto il 31 marzo 2020. E così, il 28 luglio 2021 le tre sigle sindacali più rappresentative (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec) e le parti datoriali (unite sotto la sigla SMI Sistema Moda Italia) hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More.
Soddisfazione da entrambe le parti: secondo le parti sindacali «con il rinnovo contrattuale il settore del tessile e dell’abbigliamento punta al rilancio», mentre le associazioni datoriali sottolineano «il forte segnale di coesione nel settore, per affrontare i prossimi decisivi mesi potendo contare sulla massima collaborazione di tutte le componenti, a partire dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali fino al Governo».
Il rinnovo riguarda 400mila addetti, 46 mila imprese e sarà in vigore fino al 31 marzo 2024.
L’aumento dello stipendio, invece, decorre da aprile 2022 e corrisponde a circa 74 euro lordi. Sarà erogato in tre tranches: 1 aprile 2022, 1 gennaio 2023, 1 aprile 2023.
Ecco una tabella di sintesi dei vari aumenti suddivisi per livello:
Non è stato prevista alcuna indennità o aumento per il periodo tra la scadenza del precedente rinnovo (marzo 2020) e l’entrata in vigore dell’aumento.
L’azienda non potrà più richiedere lavoro straordinarioÈ l’attività lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro (in genere 40 ore settimanali). More ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
Invece, per i contratti a tempo determinato, il rinnovo consente alle aziende di ricorrere a tale forma contrattuale, innalzando il limite percentuale al 32% della forza lavoro; la stessa percentuale è stata prevista per il ricorso al lavoro in somministrazione.
In caso di perdita del posto di lavoro, il rinnovo introduce una forma di assistenza per i lavoratori: tramite l’ente bilaterale Sanimoda, a partire dal 1 gennaio 2023, al dipendente è garantita una “assicurazione contro la non autosufficienza”. I fondi sono garantiti dal versamento di un contributo mensile di 2 euro a carico delle aziende.
Nasce un nuovo ente bilaterale composto da tre rappresentanti delle aziende e altrettanti del mondo sindacale. Gli obiettivi: informare e valorizzare le iniziative, attivazione di nuovi servizi assistenziali, implementazione della piattaforma di welfare aziendale.
L’ente sarà finanziato con un contributo una tantum a carico delle imprese di 5 euro per ogni lavoratore dipendente.
Le parti hanno ribadito l’impegno alla prevenzione e al sostegno alle vittime e a tal proposito hanno espressamente richiamato l’applicazione, anche nel settore del tessile e della moda del Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria con Cgil, Cisl, Uil.
Altrettanto importante è il protocollo che riguarda il contrasto al cosiddetto “dumping contrattuale”, particolarmente diffuso nel settore tessile, al fine di arginare l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da sindacati meno rappresentativi e che prevedono una disciplina peggiorativa per i lavoratori.