Contratti di rete, cosa cambia

Contratti di rete, cosa cambia
(foto Shutterstock)

I contratti di rete potranno essere stipulati per tutto il 2020 con causale di solidarietà. Il fine è mantenere i livelli di occupazione nelle imprese di filiere colpite dalla crisi da Covid-19

In sede di conversione in legge del decreto Rilancio è stata inserita una norma che introduce novità per i contratti di rete, l’articolo 43 bis. 

Vediamo allora in cosa consistono questo tipo di contratti di rete e cosa cambia.

Cos’è il contratto di rete?

Il contratto di rete (art. 3 del D.L. n. 5/2009) è un contratto con cui più imprenditori mirano ad accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Gli imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; ovvero, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, e ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune; e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Contratto di rete, distacco e codatorialità

La sottoscrizione di un contratto di rete ha effetti anche in relazione ai rapporti di lavoro.

Infatti, semplifica il ricorso al distacco, perché, in caso di distacco di personale tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete, la legge prevede che l’interesse dell’impresa distaccante (requisito necessario per la legittimità del distacco) sorga automaticamente in forza dell’operare della rete. Inoltre, permette alle imprese la codatorialità dei dipendenti ingaggiati, con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso; quindi, il lavoratore ingaggiato, seppur assunto da una sola delle imprese in rete, può rendere la propria prestazione a favore anche di altre imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete.

Il contratto di rete con causale di solidarietà

La conversione in legge del decreto Rilancio ha introdotto il contratto di rete con causale di solidarietà. Infatti, per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Tra le finalità perseguibili, per cui le imprese possono ricorrere al distacco e alla codatorialità per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete, rientrano:

  • l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro
  • l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa
  • l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Ad oggi devono essere ancora stabilite le modalità operative e gli obblighi informativi per l’impresa a capo della rete, che verranno definiti con un successivo decreto del Ministro del lavoro.

Semplificati gli adempimenti per la costituzione della rete

Diversamente dalle disposizioni generali che prevedono l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, i contratti di rete con causale di solidarietà devono essere sottoscritti dalle parti con firma digitale e con l’assistenza di organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. 

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