L’Agenzia delle Entrate ha risposto a una società che aveva inserito le borse di studio nel piano di welfare: sono esentasse solo se legate a risultati scolastici eccellenti
Una società, nel proprio piano di welfare, ha deciso di premiare i figli dei propri dipendenti, istituendo delle borse di studio a loro favore. Chi ne aveva diritto? Nel regolamento aziendale le borse di studio erano previste per i figli dei lavoratori che avessero terminato l’anno scolastico senza debiti formativi oppure sostenuto almeno la metà degli esami del corso annuale accademico e con un media uguale o superiore a 24/30.
La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se tali somme, rientranti nel proprio piano di welfare aziendaleÈ l’insieme di benefit e prestazioni che un datore di lavoro riconosce ai suoi dipendenti, in aggiunta alla normale retribuzione, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita privata e professionale. More, fossero o meno da sottoporre a tassazione.
Tale iniziativa si inserisce in un piano di welfare aziendale. Con questo termine si intendono tutte quelle iniziative promosse dall’azienda e con le quali, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, vengono offerte alla generalità dei lavoratori o a determinate categorie, prestazioni o rimborsi per determinate prestazioni assistenziali, previdenziali, scolastiche, abitative.
I servizi scolastici hanno un ruolo fondamentale nel piano di welfare offerto dalla azienda. Secondo l’art. 51 lettera f-bis del TUIR, possono rientrare nel welfare aziendale «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».
Sì, perché il valore di tali servizi, offerti oppure rimborsati dall’azienda, non rientra nei redditi imponibili e dunque non è soggetto a tassazione. Ciò significa che l’azienda, su queste somme, non deve applicare alcuna trattenuta fiscale.
Facciamo un esempio: se la società rimborsa la retta dell’asilo del dipendente di 400 euro al mese, su questa somma – al momento del rimborso – non deve effettuare alcuna trattenuta fiscale, e dunque al lavoratore spetta l’intero importo.
Rispondendo alla richiesta di interpello, riprendendo un (datato) parere in tema di incentivo per gli studenti meritevoli, l’Agenzia delle Entrate ha adottato un’interpretazione molto restrittiva del concetto di “borsa di studio” esente da tassazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, le borse di studio erogate ai dipendenti possono rientrare in un piano di welfare aziendale ed essere così esenti da tassazione, a condizione che queste siano finalizzate a premiare o a stimolare risultati scolastici d’eccellenza. Se viceversa, sono collegate solamente alla mera frequentazione e al superamento dell’anno scolastico, si tratta di somme che devono essere soggette a tassazione.